NON SERVE L'A.S.I. PER IL BOLLO RIDOTTO
Inviato: 16.10.2013, 11:56
Segnalo così come mi è stato segnalato
(link: http://www.arneoveicolistorici.it/infor ... dotto.html )
"È arrivata finalmente la sentenza della Cassazione che mette fine all’annosa disputa relativa alla corretta applicazione dell’art.63 della L.342/2000 relativa al c.d. “bollo per auto storiche”. E la sentenza dà ampiamente ragione a ciò che da sempre gli esperti FIAS, ma non solo, sostenevano: la richiesta dell’attestato di datazione e storicità ASI non è necessaria ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali. Né per il bollo né tantomeno per il passaggio di proprietà.
A sancirlo definitivamente è la sentenza n.3837 della Corte Suprema di Cassazione dello scorso 15 febbraio, che ha respinto il ricorso presentato della Regione Emilia Romagna contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna favorevole ad un contribuente, il quale aveva presentato una autocertificazione a sostegno della richiesta di accesso ai benefici fiscali.
Ebbene,secondo la Cassazione, il contribuente aveva ragione. La sentenza, complessa e approfondita, poiché affronta nel dettaglio ogni questione relativa alla corretta interpretazione della legge, ha di fatto sancito che:
- La determinazione richiesta dalla legge è un documento generale e non particolare, quindi non è riferibile al singolo veicolo.
Tale determinazione va sostanziata nelle caratteristiche oggettive che i veicoli devono possedere per ottenere l’attestato di datazione e storicità.
All’ASI spetta solo l’individuazione di tali caratteristiche nel proprio regolamento tecnico interno per il rilascio di tali attestati.
- Dal primo punto discende pertanto che gli attestati rilasciati dall’ASI, dal punto di vista dell’art.63 della L.342/2000, non
hanno nessun valore legale.
- Infine - cosa più importante - è onere del contribuente provare di possedere i requisiti necessari, ed è onere delle Regioni stabilire le procedure per la verifica di tali requisiti nei singoli veicoli. In mancanza di queste procedure, dunque, al
contribuente è sufficiente l’autocertificazione.
In conclusione:
- La richiesta di presentazione del certificato ASI ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali è assolutamente illegittima.
- Questa sentenza aumenta in maniera esponenziale le possibilità di successo per chi segue la strada dell’autocertificazione e del ricorso in commissione tributaria, in assenza di criteri di individuazione
stabiliti dalle singole regioni."
(link: http://www.arneoveicolistorici.it/infor ... dotto.html )
"È arrivata finalmente la sentenza della Cassazione che mette fine all’annosa disputa relativa alla corretta applicazione dell’art.63 della L.342/2000 relativa al c.d. “bollo per auto storiche”. E la sentenza dà ampiamente ragione a ciò che da sempre gli esperti FIAS, ma non solo, sostenevano: la richiesta dell’attestato di datazione e storicità ASI non è necessaria ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali. Né per il bollo né tantomeno per il passaggio di proprietà.
A sancirlo definitivamente è la sentenza n.3837 della Corte Suprema di Cassazione dello scorso 15 febbraio, che ha respinto il ricorso presentato della Regione Emilia Romagna contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna favorevole ad un contribuente, il quale aveva presentato una autocertificazione a sostegno della richiesta di accesso ai benefici fiscali.
Ebbene,secondo la Cassazione, il contribuente aveva ragione. La sentenza, complessa e approfondita, poiché affronta nel dettaglio ogni questione relativa alla corretta interpretazione della legge, ha di fatto sancito che:
- La determinazione richiesta dalla legge è un documento generale e non particolare, quindi non è riferibile al singolo veicolo.
Tale determinazione va sostanziata nelle caratteristiche oggettive che i veicoli devono possedere per ottenere l’attestato di datazione e storicità.
All’ASI spetta solo l’individuazione di tali caratteristiche nel proprio regolamento tecnico interno per il rilascio di tali attestati.
- Dal primo punto discende pertanto che gli attestati rilasciati dall’ASI, dal punto di vista dell’art.63 della L.342/2000, non
hanno nessun valore legale.
- Infine - cosa più importante - è onere del contribuente provare di possedere i requisiti necessari, ed è onere delle Regioni stabilire le procedure per la verifica di tali requisiti nei singoli veicoli. In mancanza di queste procedure, dunque, al
contribuente è sufficiente l’autocertificazione.
In conclusione:
- La richiesta di presentazione del certificato ASI ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali è assolutamente illegittima.
- Questa sentenza aumenta in maniera esponenziale le possibilità di successo per chi segue la strada dell’autocertificazione e del ricorso in commissione tributaria, in assenza di criteri di individuazione
stabiliti dalle singole regioni."