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Re: Il Codice della strada
Inviato: 13.10.2010, 14:46
da Antonio.Carlino
Povere suocere....... escluderei la galera comunque.....
Re: Il Codice della strada
Inviato: 13.10.2010, 15:04
da Antonio.Carlino
doibaf ha scritto:antonio81cc, visto lo scarsissimo successo del tuo post, e visto che ormai non riuscirai a far più niente per documentarti e dare le risposte a tutti, eccoti un'altra questione controversa: LE NOTIFICHE dei verbali.
E' vero che vale come notifica il talloncino dentro la buca della posta senza che nessuno lo abbia firmato?
doibaf
Doibaf devo capire di quale talloncino parli per poterti rispondere.
Per duecanne: mi documento e ti rispondo per quanto riguarda il Daily.
Re: Il Codice della strada
Inviato: 13.10.2010, 15:26
da Gio Andreale
Antonio controlla per il trasporto perchè l'informazione me l'aveva data un ex poliziotto della stradale.
Grazie
Re: Il Codice della strada
Inviato: 13.10.2010, 16:19
da doibaf
Doibaf devo capire di quale talloncino parli per poterti rispondere.
Di quello che ti dice di andare alla posta o in altri luoghi a ritirare la raccomandata. Secondo alcuni costituisce di per se notifica.
doibaf
Re: Il Codice della strada
Inviato: 13.10.2010, 16:59
da Antonio.Carlino
doibaf ha scritto:Doibaf devo capire di quale talloncino parli per poterti rispondere.
Di quello che ti dice di andare alla posta o in altri luoghi a ritirare la raccomandata. Secondo alcuni costituisce di per se notifica.
doibaf
quello è un avviso di giacenza. ti avvisa che devi andare a farti notificare il cetriolo in ufficio postale.
Re: Il Codice della strada
Inviato: 15.10.2010, 12:58
da Antonio.Carlino
Rinfresco il post parlandovi delle cinture di sicurezza:
art. 172 comma 1 e c. 10 "omesso uso delle cinture di sicurezza" 74,00 euro e 5 punti. (neopatentati 10). se l'infrazione è reiterata, alla seconda nel biennio la prefettura dispone la SOSPENSIONE DELLA PATENTE DA 15 gg a 2 mesi.
avere cinture non omologate è come non averle;
se il passeggero non le indossa ne risponde lui non il conducente;
se il passeggero è minorenne ne risponde chi in quel momento ne è addetto alla custodia;
i bambini al di sopra di 1,50 mt devono indossarla;
sono esenti solo persone in cui l'uso della cintura è controindicato per particolari patologia o condizioni fisiche, le donne gravide ma non tutte, solo quelle munite di certificato attestante le condizioni di rischio derivante dall'uso delle cinture.
Per le minicar..... discorso a parte che affronteremo in futuro.
Re: Il Codice della strada
Inviato: 16.10.2010, 20:23
da Calimero
piccola domanda
se circolo con le targhe rifatte e trovo il pignolo di turno che rischio
Re: Il Codice della strada
Inviato: 16.10.2010, 21:32
da Antonio.Carlino
dipende cosa intendi per "rifatte......"
Re: Il Codice della strada
Inviato: 16.10.2010, 21:59
da Calimero
praticamente vengono rifatte le targhe nere solo che gli manca il simbolo della stella , però i numeri non cambiano sono i quelli del libretto cambia solo l'estetica, perche sono identiche a quelle di una volta
Re: Il Codice della strada
Inviato: 17.10.2010, 11:48
da Antonio.Carlino
Rispondo all'amico Doibaf:
In un verbale di contestazione per infrazione al Codice della Strada è obbligatoria la compilazione della relazione di notifica posta all'interno del documento medesimo a pena di nullità dello stesso.
Secondo il Giudice di Pace del Mandamento di Massa con sentenza pronunciata in data 12 marzo 2003, infatti, l'Ufficio che accerti e contesti in modo differito la commissione di un'infrazione prevista e punita dal Codice della Strada, così da determinare la necessità di notificazione dell'apposito verbale alla residenza dell'asserito trasgressore, è tenuto a compilare la relata di notifica predisposta all'interno dell'atto amministrativo.
Ciò in ossequio tanto all'articolo 14, comma quarto, della legge 24 novembre 1981 numero 689 quanto all'articolo 201, comma terzo, del Codice della Strada.
Difatti sia l'articolo 14, comma quarto, della legge 24 novembre 1981 numero 689 sia l'articolo 201, comma terzo, del Codice della Strada dispongono che le notificazioni dei verbali di contestazione di infrazioni al Codice della Strada debbano essere effettuate in ossequio alle regole di notifica contemplate dal Codice di Procedura Civile.
E l'articolo 148 del Codice di Procedura Civile statuisce che il soggetto incaricato della notificazione è tenuto a certificare l'esecuzione delle operazioni afferenti la medesima con relazione (o relata) datata e sottoscritta indi apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto notificato; lo stesso articola seguita nell'imporre le indicazioni che la relata di notifica deve contenere, ossia: le generalità e la qualità del soggetto consegnatario, il luogo e - nuovamente - la data della consegna.
La commentata sentenza del Giudice di Pace del Mandamento di Massa ribadisce un orientamento già introdotto dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale - con sentenza numero 10140 pronunciata dalla prima sezione civile in data 12 luglio 2002 - ha affermato come la trasgressione delle norme in materia di notifica dei verbali di contestazione di infrazioni al Codice della Strada implichi la nullità assoluta ed insanabile dei medesimi.
bisogna solamente accertarsi che l'incaricato della notifica, non abbia già percorso vanamente tutte le strade per eseguire quest'ultima, perchè in quel caso il verbale viene esposto all'albo pretorio.
Re: Il Codice della strada
Inviato: 17.10.2010, 15:10
da doibaf
Prima di tutto grazie per la precisione e l'ampiezza della risposta.
Ho letto tutto molto attentamente e mi pare di aver capito (il linguaggio delle leggi non mi è molto familiare...) che anche i verbali dei vigili urbani non sfuggono alle regole generali delle notifiche. Per cui se nessuno ha firmato per ricevuta del verbale, non possono partire i 60 giorni per il raddoppio e tutto il resto.
Stai tranquillo che me lo ricorderò bene!!
Spiegami ancora che significa "esposizione all'albo pretorio"
Ormai ti chiameremo "Avvocato del 500 forum"!
doibaf
Re: Il Codice della strada
Inviato: 17.10.2010, 16:29
da Antonio.Carlino
Doibaf continua pure a chiamarmi Antonio, mi fa sempre piacere vedere che l’argomento suscita interesse.
Cerco di spiegare la funzione dell’albo pretorio:
praticamente, quando il destinatario dell’atto risulta in tutti i modi irreperibile, I Messi Comunali effettuano, la pubblicazione all'Albo Pretorio di tutti quegli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico (es. deliberazioni di Giunta e Consiglio, avvisi di vendita di beni mobili pignorati, concessioni edilizie, avvisi di mora relativi a cartelle esattoriali non ritirati dall'interessato, bandi di concorso per posti da ricoprire presso Enti Pubblici, bandi per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, avvisi relativi a lavori di realizzazione di opere pubbliche, avvisi di ritrovamento di oggetti rinvenuti nel territorio comunale, etc). La pubblicazione all'Albo Pretorio consiste nell'affissione degli atti in apposite bacheche, presso l'Ufficio Anagrafe e Stato Civile, così che possano essere liberamente consultati.
Nella maggior parte dei casi gli atti in fase di pubblicazione sono visibili e scaricabili anche dall'albo pretorio telematico del sito internet del Comune.
Se si vuole tentare anche in questo ultimo caso la via di un ricorso bisognerà studiarsi bene tutta la giurisprudenza del caso che di seguito riporto. (a qualcuno farà sempre comodo)
- Codice Procedura Civile
- Legge n. 890 del 20.11.1982, "Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari" UTILISSIMO!!!!
- D.P.R. n. 445 del 20.12.2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)"
- D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Non voglio essere pessimista ma alle volte è difficile scappare….
O perlomeno sperare nell’annullamento della cartella perché siano trascorsi i termini, in quanto ad ogni cambio di metodo si hanno tempi diversi per il loro espletamento. E nel caso dell’albo pretorio mi sembra siano addirittura 10 anni. La strada migliore è sempre il ricorso ma ovviamente bisogna essere certi di ciò che si va ad impugnare.
Alla prossima devo rispondere per forza a Calimero sull'argomento "targhe"..... e anche questo interessa a tutti.....
Re: Il Codice della strada
Inviato: 20.10.2010, 23:46
da Antonio.Carlino
calimero ha scritto:piccola domanda
se circolo con le targhe rifatte e trovo il pignolo di turno che rischio
Affrontiamo il discorso targhe. quasi tutti abbiamo le targhe rifatte o restaurate. ebbene sappiate che non si può fare. le targhe, sembrerà strano sono l'unica cosa dell'auto che non ci appartengono. esse infatti vengono distribuite dallo stato tramite le MCTC, la loro manomissione, alterazione, sostituzione o lavorazione è punita.
L'articolo 100 del CdS, stabilisce tutto sulle targhe.
-i commi 5 e 13 puniscono la non rifrangibilità delle targhe, con sanzione di 23 euro e ritiro della targa;
-i commi 10 e 13 puniscono l'equivoco sulla targa; con sanzione di 23 euro e ritiro della targa;
-il comma 14 e l'art. 482 CODICE PENALE puniscono la falsificazione la manomissione e l'alterazione delle targhe (quindi il loro uso per la circolazione). si sosterrà una causa penale.
quindi, restaurare una targa equivale a manometterla, sostituirla (anche con una riportante la stessa serie alfanumerica), non è possibile.
Non fidatevi di chi vi dice che basta portare la targa originale in macchina per farla franca, non è assolutamente vero.
Le targhe rifatte non riportano lo stemma della Repubblica Italiana, quindi sono per un uso DECORATIVO. il loro uso per la circolazione è pesantemente punito come detto sopra.
Spero di essere stato utile.
Re: Il Codice della strada
Inviato: 20.10.2010, 23:59
da Mino.Andretta
Re: Il Codice della strada
Inviato: 21.10.2010, 6:25
da Afragolese
antonio vale pure per il restauro dei numeri???nel senso di ricalcare i numeri di bianco senza toccare lo stemma dello stato