Il Codice della strada
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Re: Il Codice della strada
Calimero la tua affermazione è giusta da un lato.... mi spiego, se è avvenuto un sequestro "ai fini della confisca" dopo X periodo il mezzo viene per l'appunto "confiscato" si perde cioè la proprietà!!!! idem se non si pagano le incombenze o se si commettono infrazioni reiterate. A quel punto il titolare del parcheggio giudiziario acquisisce dalla prefettura il diritto a smantellare il veicolo. ripagandosi in parte le spese di custodia e trasporto.
Ma al momento del sequestro e per i primi 60 giorni nessuno toccherà niente, pperchè se così fosse incorrerebbe in sanzioni PENALI, nonchè non sarebbe più abilitato ad essere parco giudiziario. spero essere stato chiaro.
Ma al momento del sequestro e per i primi 60 giorni nessuno toccherà niente, pperchè se così fosse incorrerebbe in sanzioni PENALI, nonchè non sarebbe più abilitato ad essere parco giudiziario. spero essere stato chiaro.
- Calimero
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Re: Il Codice della strada
Scusate un attimo tutti: abbiamo la fortuna di avere un tutore dell'ordine dal "volto umano" che per fortuna è anche appassionato di 500 che mette a disposizione del forum la sua preparazione sulle leggi (che mi sembra adeguata) per spiegare qualcosa in più in merito al codice della strada che certamente non è stato fatto ne da un automobilista ne tantomeno da un appassionato di vetture d'epoca.
Non scarichiamogli addosso il peso di tutto quello che non va, delle ingiustizie, degli abusi di potere o dell'incompetenza che tutti conoscono benissimo (soprattutto lui!): limitiamoci a chiedere informazioni sulle leggi e sicuramente tra le righe verrà fuori anche qualche buon consiglio (teniamo però anche presente che non si potrà esporre come vorrebbe dato il suo mestiere).
Per esempio ecco un mio quesito che ha messo in crisi tutti i vigili urbani cui l'ho proposto:
Parliamo di rimorchi non appendice, quelli con targa, libretto, bollo e obbligo di revisione. Sono soggetti al pagamento obbligatorio dell'assicurazione se non vengono mai staccati dalla motrice in luogo pubblico? Possono chiedermela se mi fermano per strada con il rimorchio attaccato, dal momento che interviene l'assicurazione della motrice in caso di sinistro e che l'assicurazione del rimorchio inerviene solo a rimorchio staccato su strada pubblica?
Che ne pensi Antonio81cc?
doibaf
Non scarichiamogli addosso il peso di tutto quello che non va, delle ingiustizie, degli abusi di potere o dell'incompetenza che tutti conoscono benissimo (soprattutto lui!): limitiamoci a chiedere informazioni sulle leggi e sicuramente tra le righe verrà fuori anche qualche buon consiglio (teniamo però anche presente che non si potrà esporre come vorrebbe dato il suo mestiere).
Per esempio ecco un mio quesito che ha messo in crisi tutti i vigili urbani cui l'ho proposto:
Parliamo di rimorchi non appendice, quelli con targa, libretto, bollo e obbligo di revisione. Sono soggetti al pagamento obbligatorio dell'assicurazione se non vengono mai staccati dalla motrice in luogo pubblico? Possono chiedermela se mi fermano per strada con il rimorchio attaccato, dal momento che interviene l'assicurazione della motrice in caso di sinistro e che l'assicurazione del rimorchio inerviene solo a rimorchio staccato su strada pubblica?
Che ne pensi Antonio81cc?
doibaf
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Re: Il Codice della strada
Grande Doibaf!!! hai colto nel segno pienamente!doibaf ha scritto:ecco un mio quesito che ha messo in crisi tutti i vigili urbani cui l'ho proposto:
Parliamo di rimorchi non appendice, quelli con targa, libretto, bollo e obbligo di revisione. Sono soggetti al pagamento obbligatorio dell'assicurazione se non vengono mai staccati dalla motrice in luogo pubblico? Possono chiedermela se mi fermano per strada con il rimorchio attaccato, dal momento che interviene l'assicurazione della motrice in caso di sinistro e che l'assicurazione del rimorchio inerviene solo a rimorchio staccato su strada pubblica?
Che ne pensi Antonio81cc?doibaf
Per quanto riguarda il tuo quesito, devi farmi capire bene di che tipo rimorchio o carrello parli, ad esempio dimmi la sua massa, le sue misure, il numero di ruote, devo capire di cosa si tratta se è un TATS (Trasporto di Attrezzature Turistiche e Sportive) o altro, posta una foto dammi più notizie possibili. con qualche notizia in più cercherò di essere preciso perchè credo sia articolato come argomento.
Saluti e bravo ancora per il tuo intervento.
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Re: Il Codice della strada
antonio,lessi su elaborare di qualche anno fa che si potevano omologare i kit di allargamento carreggiata comprendenti anche di minigonne e paraurti maggiorati.
è possibile montare il radiatore olio,e coppa olio,visto che non aumentano i cavalli.
non sono omologati i led,ma anche i lexus style??
è possibile omologare i freni a disco?
è possibile ribassare l'auto?
un idiota del mio paese è stato multato per il frastuono e ha dovuto dare tutto l'impianto stereo.a quanti db scatta la multa?
è possibile montare il radiatore olio,e coppa olio,visto che non aumentano i cavalli.
non sono omologati i led,ma anche i lexus style??
è possibile omologare i freni a disco?
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Re: Il Codice della strada
afragolese, non voglio essere cattivo con te ma forse non hai capito bene l'argomento del post, non si parla se si possono o meno omologare certe cose, cosa fattibile dopo approvazione della casa madre e ottenimento dell'apposito nulla osta e ancora nuova omologazione in motorizzazione, il nostro Amico ci vuole far capire cosa ci costerebbe e cosa rischiamo in alcuni casi di violazione del codice della strada
non credo possa riuscire a rispondere alle tue domande se no sicuramente all'ultima fatta
scusa l'intervento contro
Giampy
non credo possa riuscire a rispondere alle tue domande se no sicuramente all'ultima fatta
scusa l'intervento contro
Giampy
non saprò una mazza ma quel poco che so mi piace condividerlo.....
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Re: Il Codice della strada
va be hai ragione giampy.
antonio rispondimi in pvt.grazie.
antonio rispondimi in pvt.grazie.
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Re: Il Codice della strada
Si tratta di carrello portabarca (attrezzature sportive), per i dati tecnici (non credo però che servano) potrò indicarteli tra qualche giorno. L'importante è che il rimorchio non è carrello appendice, paga il bollo, deve fare la revisione, il passaggio di proprietà, ha l'atto di proprietà, una targa propria...ecc.antonio81cc ha scritto:Grande Doibaf!!! hai colto nel segno pienamente!doibaf ha scritto:ecco un mio quesito che ha messo in crisi tutti i vigili urbani cui l'ho proposto:
Parliamo di rimorchi non appendice, quelli con targa, libretto, bollo e obbligo di revisione. Sono soggetti al pagamento obbligatorio dell'assicurazione se non vengono mai staccati dalla motrice in luogo pubblico? Possono chiedermela se mi fermano per strada con il rimorchio attaccato, dal momento che interviene l'assicurazione della motrice in caso di sinistro e che l'assicurazione del rimorchio inerviene solo a rimorchio staccato su strada pubblica?
Che ne pensi Antonio81cc?doibaf
Per quanto riguarda il tuo quesito, devi farmi capire bene di che tipo rimorchio o carrello parli, ad esempio dimmi la sua massa, le sue misure, il numero di ruote, devo capire di cosa si tratta se è un TATS (Trasporto di Attrezzature Turistiche e Sportive) o altro, posta una foto dammi più notizie possibili. con qualche notizia in più cercherò di essere preciso perchè credo sia articolato come argomento.
Saluti e bravo ancora per il tuo intervento.
L'equivoco nasce dalla contraddizione che in quanto veicolo deve avere l'assicurazione obbligatoria, ma questa assicurazione è operativa solo nel momento del distacco in luogo pubblico, cosa che potrebbe non avvenire mai (posso staccarlo in un campeggio o dentro il mio box...)
La domanda specifica è: possono, fermandomi per strada con il carrello attaccato, chiedermi l'assicurazione di stazionamento?
grazie per l'interessamento
doibaf
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Re: Il Codice della strada
Doibaf carissimo per risponderti ho dovuto documentarmi perché la tua domanda è davvero “rognosa”, o meglio, l’argomento è molto articolato, quindi mo ti leggi tutto il papello che ho scritto!!!
Alla tua domanda rispondo fin da adesso: Tu hai un TATS, quindi è obbligatoria una polizza relativa al Rischio Statico del rimorchio. Di conseguenza devi averla sempre dietro e mostrarla se richiesta. Ma visto che l’argomento interessa anche me che sul rimorchio carico la moto e nel forum non sono l’unico, vi do questo “compendio sui rimorchi e carrelli a pendice” preso da una sinossi in mio possesso:
Il primo punto da affrontare è comprendere la differenza fra carrello appendice e rimorchio.
Semplicisticamente possiamo dire che il carrello appendice è un "rimorchio" a due ruote per il trasporto di soli bagagli e attrezzi (per l’agricoltura o edilizia ecc.. ecc…). E’ vietato il trasporto di qualsiasi altra cosa. Il carrello appendice è parte integrante del veicolo a cui è abbinato con il collaudo, e non si può agganciare ad un altro veicolo.
Il carrello appendice non deve essere immatricolato, non ha targa propria e non deve essere iscritto al P.R.A.
I rimorchi, invece, hanno targa propria e iscrizione al P.R.A. Dispongono di uno o due assi, e debbono essere forniti del certificato di conformità (se non ancora immatricolati) o dalla carta di circolazione se già immatricolati.
I rimorchi, inoltre, vengono omologati per un uso specifico e quindi per trasportare motocicli è necessario che tale evenienza sia annotata sul certificato di omologazione.
Avremo, pertanto, dei rimorchi detti T.A.T.S.; rimorchi con targa propria e iscrizione al P.R.A., destinati al Trasporto di Attrezzature Turistiche e Sportive.
Con un rimorchio T.A.T.S. si possono trasportare barche, cavalli, automobili, motocicli, animali per usi sportivi, ecc. Questo a quanto ho capito Doibaf è quello che ti interessa.
Non tutte le categorie di patente però permettono di condurre un veicolo con rimorchio. Per verificare se si è in possesso di un permesso valido si deve fare attenzione al peso del veicolo trainante e del rimorchio stesso.
Sarà possibile la patente B a patto che la massa complessiva a pieno carico del veicolo trainante + rimorchio non superi i 3.500 Kg di peso. Nei casi più comuni è difficile superare tale limite perché le normali autovetture arrivano a pesare al massimo 1.600/1.700 Kg e sono omologate per trainare un peso equivalente. Se però disponete di un grosso fuoristrada, fate bene i calcoli. Nel caso, appunto, che la motrice sia di peso inferiore a 3.500 Kg ma che veicolo + rimorchio superino tale peso, sarà necessaria la patente di guida BE,e questo la stradale lo sa bene!!!! Occhio!!!!
Secondo quanto precisato nella Circolare della Direzione Generale MCTC del 25 maggio 1994, prot.4494/4630, al veicolo trattore che può essere condotto con la patente di guida di categoria B, può essere agganciato anche un rimorchio T.A.T.S. (trasporto di attrezzature turistiche e sportive) tenendo presente che, a questi rimorchi, in sede di omologazione, sono assegnate due masse complessive, cioè una minima ed una massima, le quali figurano sia sulla targhetta, applicata ai veicoli stessi, sia sulla relativa carta di circolazione. Ne consegue che i rimorchi T.A.T.S. possono essere abbinati a veicoli trattori, i quali hanno una massa rimorchiabile uguale o compresa fra la massa minima e la massa massima assegnata a detti rimorchi, purché, all’atto dell’aggancio, il rimorchio suddetto non superi la massa a vuoto del veicolo trattore, ed il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) sia uguale o inferiore a 3.5 tonnellate.
Pertanto il controllo, durante il traino dei suddetti rimorchi, inteso ad accertare che la massa trainata non superi la tara del veicolo trattore ed il complesso le 3.5 tonnellate, deve essere effettuato sulla pesa, al momento del controllo stesso e non sommando le masse rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso.
Come è naturale anche il codice della strada si occupa dei rimorchi.
In particolare l'articolo 56 recita:
Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.
2. I rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice.
4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'articolo 24 del D.lgs. 10 settembre 1993, n. 360.
Molto importante è sapere che condurre veicoli con annessi rimorchi riduce i limiti di velocità consentiti.
In particolare l’articolo 142 codice della strada al comma 3 lett. e prevede un limite di 70 km/h fuori dei centri abitati e di 80 km/h sulle autostrade.
Attenzione: in caso si superi il limite di velocità e si incorre in una contravvenzione, gli importi della stessa saranno raddoppiati. Anche il TUTOR sembra possa accertare la violazione del limite imposto per legge, anche quando si proceda nel range dei 130 Km/h.
Altro aspetto degno di essere considerato è dato dall’assicurazione dei rimorchi.
I carrelli appendice non devono essere assicurati. I rimorchi pagano l’assicurazione per rischio statico. Durante il trasporto eventuali danni provocati saranno coperti dall’assicurazione della motrice (infatti con l’omologazione del gancio di traino l’assicurazione obbligatoria che manleva i danni causati dalla circolazione soggiace ad un aumento del 5% del valore di premio annuo).
Siccome mi sono fatto due palle io a scrivere tutta questa robaccia , vi ho fatto un riassuntino....
Carelli appendice.
Sono veicoli a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili e sono trainabili dagli autoveicoli
Si considerano parte integrante dell'autoveicolo che li traina, purché rientranti nei limiti di massa e di sagoma previsti dagli articoli 61 e 62 dl 285/92
Non hanno targa propria come invece hanno i rimorchi
Debbono avere nella parte posteriore targa ripetitrice contenente i dati dell'autoveicolo che effettua il traino
Non sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa di cui all'art.193/1 dl 285/92
Seguono le sorti dell'autoveicolo che li traina per le scadenze relative agli obblighi di revisione di cui all'art.80 del codice della strada
Possono essere agganciati solamente all'autoveicolo sulla cui carta di circolazione sono annotati
Il veicolo formato dall'autoveicolo con agganciato il carrello appendice conserva la definizione del veicolo motrice (autovettura, autocarro, ecc.)
Limiti di velocità: quelli dell'autoveicolo che effettua il traino
Rimorchio "leggero"
cioè fino a 750 kg di portata complessiva autorizzata: in pratica, per effetto della portata dei carrelli appendice, i rimorchi leggeri spaziano fra i 401 e 750 kg di portata complessiva autorizzata
Questa definizione, non prevista dal codice della strada nella parte in cui definisce i tipi di veicoli, ha però senso per quanto concerne alcuni esenzioni in ragione della patente di guida di categoria E. La definizione iene ricavata dall'art.116 dl 285/92 comma 4.
I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t. Sono un veicolo a sé stante, con targa propria.
Devono avere targa ripetitrice contenente i dati dell'autoveicolo che effettua il traino
Sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa di cui all'art.193/1 del codice della strada
Essendo muniti di propria carta di circolazione, sono soggetti all'obbligo della revisione di cui all'art.80 codice della strada in base a scadenze del tutto autonome (anche se a volte coincidenti) rispetto al veicolo che li traina
Possono essere agganciati a qualsiasi autoveicolo compatibile
Il veicolo formato dall'autoveicolo con agganciato il rimorchio prende la definizione di autotreno
Limiti di velocità: quelli degli autotreni
Rimorchio
Tutti i rimorchi Sono un veicolo a sé stante, con targa propria
Devono avere targa ripetitrice contenente i dati dell'autoveicolo che effettua il traino
Sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa di cui all'art.193/1 del codice della strada
Essendo muniti di propria carta di circolazione, sono soggetti all'obbligo della revisione di cui all'art.80 codice della strada in base a scadenze del tutto autonome (anche se a volte coincidenti) rispetto al veicolo che li traina
Possono essere agganciati a qualsiasi autoveicolo compatibile.
Il veicolo formato dall'autoveicolo con agganciato il rimorchio prende la definizione di autotreno
Limiti di velocità: quelli degli autotreni
Semirimorchio
Veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice Sono un veicolo a sé stante, con targa propria
Devono avere targa ripetitrice contenente i dati dell'autoveicolo che effettua il traino.
Sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa di cui all'art.193/1 del codice della strada.
Essendo muniti di propria carta di circolazione, sono soggetti all'obbligo della revisione di cui all'art.80 codice della strada in base a scadenze del tutto autonome (anche se a volte coincidenti) rispetto al veicolo che li traina
Possono essere agganciati a qualsiasi autoveicolo compatibile
Il veicolo formato dall'autoveicolo con agganciato il rimorchio prende la definizione di autotreno
Limiti di velocità: quelli degli autotreni
Rimorchio T.A.T.S.
Trattasi di rimorchio stradale ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, munito di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive. Sono un veicolo a sé stante, con targa propria.
Devono avere targa ripetitrice contenente i dati dell'autoveicolo che effettua il traino
Sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa di cui all'art.193/1 del codice della strada
Essendo muniti di propria carta di circolazione, sono soggetti all'obbligo della revisione di cui all'art.80 codice della strada in base a scadenze del tutto autonome (anche se a volte coincidenti) rispetto al veicolo che li traina.
Possono essere agganciati a qualsiasi autoveicolo compatibile.
Il veicolo formato dall'autoveicolo con agganciato il rimorchio prende la definizione di autotreno.
Limiti di velocità: quelli degli autotreni
non devono costituire oggetto di commercio, quali, imbarcazioni, velivoli, veicoli, animali domestici per attività sportive o partecipazione a mostre o gare
Con questo ho finito, spero di aver soddisfatto l’amico Doibaf, e spero che non mi riservi più domande così rognose……
Alla tua domanda rispondo fin da adesso: Tu hai un TATS, quindi è obbligatoria una polizza relativa al Rischio Statico del rimorchio. Di conseguenza devi averla sempre dietro e mostrarla se richiesta. Ma visto che l’argomento interessa anche me che sul rimorchio carico la moto e nel forum non sono l’unico, vi do questo “compendio sui rimorchi e carrelli a pendice” preso da una sinossi in mio possesso:
Il primo punto da affrontare è comprendere la differenza fra carrello appendice e rimorchio.
Semplicisticamente possiamo dire che il carrello appendice è un "rimorchio" a due ruote per il trasporto di soli bagagli e attrezzi (per l’agricoltura o edilizia ecc.. ecc…). E’ vietato il trasporto di qualsiasi altra cosa. Il carrello appendice è parte integrante del veicolo a cui è abbinato con il collaudo, e non si può agganciare ad un altro veicolo.
Il carrello appendice non deve essere immatricolato, non ha targa propria e non deve essere iscritto al P.R.A.
I rimorchi, invece, hanno targa propria e iscrizione al P.R.A. Dispongono di uno o due assi, e debbono essere forniti del certificato di conformità (se non ancora immatricolati) o dalla carta di circolazione se già immatricolati.
I rimorchi, inoltre, vengono omologati per un uso specifico e quindi per trasportare motocicli è necessario che tale evenienza sia annotata sul certificato di omologazione.
Avremo, pertanto, dei rimorchi detti T.A.T.S.; rimorchi con targa propria e iscrizione al P.R.A., destinati al Trasporto di Attrezzature Turistiche e Sportive.
Con un rimorchio T.A.T.S. si possono trasportare barche, cavalli, automobili, motocicli, animali per usi sportivi, ecc. Questo a quanto ho capito Doibaf è quello che ti interessa.
Non tutte le categorie di patente però permettono di condurre un veicolo con rimorchio. Per verificare se si è in possesso di un permesso valido si deve fare attenzione al peso del veicolo trainante e del rimorchio stesso.
Sarà possibile la patente B a patto che la massa complessiva a pieno carico del veicolo trainante + rimorchio non superi i 3.500 Kg di peso. Nei casi più comuni è difficile superare tale limite perché le normali autovetture arrivano a pesare al massimo 1.600/1.700 Kg e sono omologate per trainare un peso equivalente. Se però disponete di un grosso fuoristrada, fate bene i calcoli. Nel caso, appunto, che la motrice sia di peso inferiore a 3.500 Kg ma che veicolo + rimorchio superino tale peso, sarà necessaria la patente di guida BE,e questo la stradale lo sa bene!!!! Occhio!!!!
Secondo quanto precisato nella Circolare della Direzione Generale MCTC del 25 maggio 1994, prot.4494/4630, al veicolo trattore che può essere condotto con la patente di guida di categoria B, può essere agganciato anche un rimorchio T.A.T.S. (trasporto di attrezzature turistiche e sportive) tenendo presente che, a questi rimorchi, in sede di omologazione, sono assegnate due masse complessive, cioè una minima ed una massima, le quali figurano sia sulla targhetta, applicata ai veicoli stessi, sia sulla relativa carta di circolazione. Ne consegue che i rimorchi T.A.T.S. possono essere abbinati a veicoli trattori, i quali hanno una massa rimorchiabile uguale o compresa fra la massa minima e la massa massima assegnata a detti rimorchi, purché, all’atto dell’aggancio, il rimorchio suddetto non superi la massa a vuoto del veicolo trattore, ed il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) sia uguale o inferiore a 3.5 tonnellate.
Pertanto il controllo, durante il traino dei suddetti rimorchi, inteso ad accertare che la massa trainata non superi la tara del veicolo trattore ed il complesso le 3.5 tonnellate, deve essere effettuato sulla pesa, al momento del controllo stesso e non sommando le masse rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso.
Come è naturale anche il codice della strada si occupa dei rimorchi.
In particolare l'articolo 56 recita:
Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.
2. I rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice.
4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'articolo 24 del D.lgs. 10 settembre 1993, n. 360.
Molto importante è sapere che condurre veicoli con annessi rimorchi riduce i limiti di velocità consentiti.
In particolare l’articolo 142 codice della strada al comma 3 lett. e prevede un limite di 70 km/h fuori dei centri abitati e di 80 km/h sulle autostrade.
Attenzione: in caso si superi il limite di velocità e si incorre in una contravvenzione, gli importi della stessa saranno raddoppiati. Anche il TUTOR sembra possa accertare la violazione del limite imposto per legge, anche quando si proceda nel range dei 130 Km/h.
Altro aspetto degno di essere considerato è dato dall’assicurazione dei rimorchi.
I carrelli appendice non devono essere assicurati. I rimorchi pagano l’assicurazione per rischio statico. Durante il trasporto eventuali danni provocati saranno coperti dall’assicurazione della motrice (infatti con l’omologazione del gancio di traino l’assicurazione obbligatoria che manleva i danni causati dalla circolazione soggiace ad un aumento del 5% del valore di premio annuo).
Siccome mi sono fatto due palle io a scrivere tutta questa robaccia , vi ho fatto un riassuntino....
Carelli appendice.
Sono veicoli a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili e sono trainabili dagli autoveicoli
Si considerano parte integrante dell'autoveicolo che li traina, purché rientranti nei limiti di massa e di sagoma previsti dagli articoli 61 e 62 dl 285/92
Non hanno targa propria come invece hanno i rimorchi
Debbono avere nella parte posteriore targa ripetitrice contenente i dati dell'autoveicolo che effettua il traino
Non sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa di cui all'art.193/1 dl 285/92
Seguono le sorti dell'autoveicolo che li traina per le scadenze relative agli obblighi di revisione di cui all'art.80 del codice della strada
Possono essere agganciati solamente all'autoveicolo sulla cui carta di circolazione sono annotati
Il veicolo formato dall'autoveicolo con agganciato il carrello appendice conserva la definizione del veicolo motrice (autovettura, autocarro, ecc.)
Limiti di velocità: quelli dell'autoveicolo che effettua il traino
Rimorchio "leggero"
cioè fino a 750 kg di portata complessiva autorizzata: in pratica, per effetto della portata dei carrelli appendice, i rimorchi leggeri spaziano fra i 401 e 750 kg di portata complessiva autorizzata
Questa definizione, non prevista dal codice della strada nella parte in cui definisce i tipi di veicoli, ha però senso per quanto concerne alcuni esenzioni in ragione della patente di guida di categoria E. La definizione iene ricavata dall'art.116 dl 285/92 comma 4.
I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t. Sono un veicolo a sé stante, con targa propria.
Devono avere targa ripetitrice contenente i dati dell'autoveicolo che effettua il traino
Sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa di cui all'art.193/1 del codice della strada
Essendo muniti di propria carta di circolazione, sono soggetti all'obbligo della revisione di cui all'art.80 codice della strada in base a scadenze del tutto autonome (anche se a volte coincidenti) rispetto al veicolo che li traina
Possono essere agganciati a qualsiasi autoveicolo compatibile
Il veicolo formato dall'autoveicolo con agganciato il rimorchio prende la definizione di autotreno
Limiti di velocità: quelli degli autotreni
Rimorchio
Tutti i rimorchi Sono un veicolo a sé stante, con targa propria
Devono avere targa ripetitrice contenente i dati dell'autoveicolo che effettua il traino
Sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa di cui all'art.193/1 del codice della strada
Essendo muniti di propria carta di circolazione, sono soggetti all'obbligo della revisione di cui all'art.80 codice della strada in base a scadenze del tutto autonome (anche se a volte coincidenti) rispetto al veicolo che li traina
Possono essere agganciati a qualsiasi autoveicolo compatibile.
Il veicolo formato dall'autoveicolo con agganciato il rimorchio prende la definizione di autotreno
Limiti di velocità: quelli degli autotreni
Semirimorchio
Veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice Sono un veicolo a sé stante, con targa propria
Devono avere targa ripetitrice contenente i dati dell'autoveicolo che effettua il traino.
Sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa di cui all'art.193/1 del codice della strada.
Essendo muniti di propria carta di circolazione, sono soggetti all'obbligo della revisione di cui all'art.80 codice della strada in base a scadenze del tutto autonome (anche se a volte coincidenti) rispetto al veicolo che li traina
Possono essere agganciati a qualsiasi autoveicolo compatibile
Il veicolo formato dall'autoveicolo con agganciato il rimorchio prende la definizione di autotreno
Limiti di velocità: quelli degli autotreni
Rimorchio T.A.T.S.
Trattasi di rimorchio stradale ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, munito di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive. Sono un veicolo a sé stante, con targa propria.
Devono avere targa ripetitrice contenente i dati dell'autoveicolo che effettua il traino
Sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa di cui all'art.193/1 del codice della strada
Essendo muniti di propria carta di circolazione, sono soggetti all'obbligo della revisione di cui all'art.80 codice della strada in base a scadenze del tutto autonome (anche se a volte coincidenti) rispetto al veicolo che li traina.
Possono essere agganciati a qualsiasi autoveicolo compatibile.
Il veicolo formato dall'autoveicolo con agganciato il rimorchio prende la definizione di autotreno.
Limiti di velocità: quelli degli autotreni
non devono costituire oggetto di commercio, quali, imbarcazioni, velivoli, veicoli, animali domestici per attività sportive o partecipazione a mostre o gare
Con questo ho finito, spero di aver soddisfatto l’amico Doibaf, e spero che non mi riservi più domande così rognose……
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Re: Il Codice della strada
Che sappia io l'assicurazione dei rimorchi è obbligatoria solo se si sgancia il rimorchio in un luogo pubblico, diff. la polliza si chiama statica.doibaf ha scritto:Si tratta di carrello portabarca (attrezzature sportive), per i dati tecnici (non credo però che servano) potrò indicarteli tra qualche giorno. L'importante è che il rimorchio non è carrello appendice, paga il bollo, deve fare la revisione, il passaggio di proprietà, ha l'atto di proprietà, una targa propria...ecc.antonio81cc ha scritto:Grande Doibaf!!! hai colto nel segno pienamente!doibaf ha scritto:ecco un mio quesito che ha messo in crisi tutti i vigili urbani cui l'ho proposto:
Parliamo di rimorchi non appendice, quelli con targa, libretto, bollo e obbligo di revisione. Sono soggetti al pagamento obbligatorio dell'assicurazione se non vengono mai staccati dalla motrice in luogo pubblico? Possono chiedermela se mi fermano per strada con il rimorchio attaccato, dal momento che interviene l'assicurazione della motrice in caso di sinistro e che l'assicurazione del rimorchio inerviene solo a rimorchio staccato su strada pubblica?
Che ne pensi Antonio81cc?doibaf
Per quanto riguarda il tuo quesito, devi farmi capire bene di che tipo rimorchio o carrello parli, ad esempio dimmi la sua massa, le sue misure, il numero di ruote, devo capire di cosa si tratta se è un TATS (Trasporto di Attrezzature Turistiche e Sportive) o altro, posta una foto dammi più notizie possibili. con qualche notizia in più cercherò di essere preciso perchè credo sia articolato come argomento.
Saluti e bravo ancora per il tuo intervento.
L'equivoco nasce dalla contraddizione che in quanto veicolo deve avere l'assicurazione obbligatoria, ma questa assicurazione è operativa solo nel momento del distacco in luogo pubblico, cosa che potrebbe non avvenire mai (posso staccarlo in un campeggio o dentro il mio box...)
La domanda specifica è: possono, fermandomi per strada con il carrello attaccato, chiedermi l'assicurazione di stazionamento?
grazie per l'interessamento
doibaf
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Re: Il Codice della strada
L'assicurazione statica è obbligatoria sempre, altrimenti non si chiamerebbe "obbligatoria".
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Re: Il Codice della strada
Ora faccio una domanda io a antonio81cc, la faccio xche mi è successo a me 3 settimane fa percorrendo la A 14 in direzione Sud all'altezza dello svincolo con la Napoli/Bari, tengo a precisare che ero col cammio elle ore 05:15 quindi era buio ed ero in un tratto di strada buia senza illuminazione e altre persone o mezzi che si voglia, mi raggiunge una volante della Polizia stradale e dopo che mi hanno seguito x qualche km e mi hanno sorpassato e si sono fatti rallentando risorpassare + volte mi mettono la paletta fuori dal finestrino destro, ricordo che era in un luogo buio e privo di eventuali testimoni, io dopo quelle mosse prima eseguite da loro ho forzato lintimazione di fermarmi non rallentando, percorrendo ancora una decina di km trovo un autogrill dove metto la freccia e mi fermo nell'area di esso con la pattuglia sempre a seguito, scendo dal mezzo e mi si avvicinano gli agenti co i ferri spianati ( pistole) e mi dicono del xche non mi sono fermato al loro segnale di ALT, rispondo che al buio e senza persone non mi fermo specie in quelle zone, come risposta mi è stato detto se non avevo visto la macchina della polizzia e che mi è andata bene xche non mi hanno sparato alle ruote x fermarmi, io come risposta gli dissi che x la macchina camuffata da polizzia non ci vuole molto x farne una, e x il fatto che mi è andata bene che non mi anno sparato alle gomme gli ho detto che a loro gli è andata bene che non hanno fatto nulla xche li avrei tamponati senza fermarmi, visto cio che trasporto il mio contenuto fa molto gola a tipi loschi.
Ora la mia domanda è: le forze dell'ordine possono fermare in posti isolati e bui??? e tenete conto anche dei luoghi dove si svolge il fatto.
Cmq ancora ad oggi mi puzza la cosa xche, si che mi hanno cotrollato tutti i dischi di 28 gg di calendario, le lettere di vettura, assicurazione, versamenti di concessioni varie, revisioni ecc. ecc. ecc. avevo una lampadina di posizione post bruciata ma non mi hanno fatto nulla.
Ora la mia domanda è: le forze dell'ordine possono fermare in posti isolati e bui??? e tenete conto anche dei luoghi dove si svolge il fatto.
Cmq ancora ad oggi mi puzza la cosa xche, si che mi hanno cotrollato tutti i dischi di 28 gg di calendario, le lettere di vettura, assicurazione, versamenti di concessioni varie, revisioni ecc. ecc. ecc. avevo una lampadina di posizione post bruciata ma non mi hanno fatto nulla.
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Re: Il Codice della strada
La risposta è si. puoi essere fermato ovunque. E aggiungo che l'intimazione di "alt" va rispettata ed eseguita immediatamente (è un intimazione non un invito).Maurizio ha scritto:Ora la mia domanda è: le forze dell'ordine possono fermare in posti isolati e bui???
Per il resto posso dirti che come tu avevi paura di chi potesse essere con una macchina della polizia mascherata, loro hanno avuto altresì paura di uno con un bestione che non si ferma, che potrbbe trasportare patate, clandestini, funghi, droga o mitragliatori rubati. non so se rendo bene l'idea e se capisci che voglio dire.
Sempre a disposizione. Saluti
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Re: Il Codice della strada
Ok grazie
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