Nick per capirci bisogna scindere:
Auto modificate= Sanzione pecuniaria;
Gareggiare in velocità= Reato;
Iniziamo dal
gareggiare in velocità con articoli molto interessanti che ho trovato in rete e rispondono a parte dei tuoi quesiti:
Il Codice della Strada – D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 – include al suo interno alcune fattispecie incriminatici di reati penali. Fra questi, riportiamo la parte inerente i gareggiamenti in velocità:
Nell'articolo 3, comma 1°, lett. b), del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2003, n.214. Il legislatore ha introdotto, così, due autonome fattispecie di reato: la prima, nell'articolo 9-bis del Codice della Strada, rubricata “
Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare”.
Invece, la seconda nell'articolo 9-ter del Codice della Strada e rubricata “
Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore”.
L'art. 9-bis del Codice della Strada (D.Lvo 285/1992) punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 25.000 a 100.000 euro chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne stato autorizzato ai sensi dell'articolo 9 C .D.S.; alla stessa pena soggiace chiunque prende parte alla competizione non autorizzata (comma 1).
Il comma secondo dello stesso articolo prevede, inoltre, che se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni (comma 2).
La fattispecie penale dell'art. 9-bis, al 3° comma, prevede un inasprimento (fino ad un anno) delle pene indicate ai commi 1 e 2 se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.
Infine, si puniscono con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000 anche coloro i quali effettuino scommesse sulle gare di cui al sopraccitato comma 1° dell'art. 9-bis C.D.S.
La ratio legis che ha introdotto questo reato è stata proprio quella di sensibilizzare l'educazione stradale e di prevenire le c.d. “stragi del sabato sera” che sono un evento molto diffuso nella società contemporanea. Si tratta di un reato di pericolo, di mera condotta e comune (può essere commesso da chiunque) in cui l'elemento psicologico è proprio quello, al primo comma, del dolo diretto o intenzionale, mentre, invece, del dolo eventuale nell'ipotesi di cui al secondo comma; nella terza ed ultima ipotesi, l'elemento psicologico del reato è rappresentato dal dolo specifico 1. Ritengo che nelle ipotesi di cui ai commi 1° e 3° dell'articolo 9-bis C.D.S. il tentativo sia pienamente configurabile e ammissibile. Si pensi, solo per fare un esempio, al momento in cui alcune pattuglie della Polizia Stradale, dell'Arma dei Carabinieri oppure della Polizia Locale irrompano, durante un normale controllo, nei luoghi dove la competizione illecita sta per iniziare clandestinamente.
Dopo l'accertamento del reato, nei riguardi di tutti coloro che hanno preso parte alla competizione, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI. Invece, se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime oppure la morte di una o più persone la patente viene sempre revocata. Dopo la sentenza di condanna viene sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, a meno che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo (comma 5).
Altra fattispecie penale incriminatrice, inserita nel Codice della Strada, è proprio quella contenente il divieto di gareggiare in velocità con i veicoli a motore (art. 9-ter). L'art. 9-ter del D.Lgs. 285/1992 (inserito dall'articolo 3 del Decreto Legge n. 151/2003) punisce autonomamente, al 1° comma, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 euro a 20.000 euro chiunque gareggia in velocità con i veicoli a motore. Il secondo comma dell'art. 9-ter prevede più gravi sanzioni per tutte le ipotesi in cui dallo svolgimento della competizione derivi la morte di una o più persone o una lesione personale. Nella prima ipotesi si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni mentre, in presenza di lesioni personali la pena è della reclusione da due a cinque anni.
Valgono per l'art. 9-ter le stesse disposizioni in tema di sospensione e revoca della patente, nonché della confisca dei veicoli previste dall'articolo 9-bis, comma 5.
L'elemento psicologico, anche in quest'ultimo caso, è proprio quello del dolo diretto o intenzionale; si tratta di un reato comune (può essere commesso da chiunque) e di mera condotta dove il tentativo non è configurabile in tutte le ipotesi. Il momento consumativo dei due reati in oggetto coincide, nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 9-bis e nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 9-ter, con l'istante in cui si verificano le lesioni o la morte della persona. Si tratta, dunque, di reati istantanei (cioè a perfezionamento immediato), e da ciò consegue la inconfigurabilità del tentativo per le sole ipotesi degli art. 9-bis (comma 2°) e 9-ter (comma 2°).
Nel caso di cui al secondo comma dell'art. 9-ter l'elemento psicologico è dato dal dolo eventuale anche perché ci troviamo in presenza di un reato di evento. L'interesse, il bene giuridico tutelato in entrambe le ipotesi di cui agli articoli 9-bis e 9-ter è la vita e l'incolumità fisica delle persone.
Sul piano processuale, il sequestro probatorio disposto dalla Polizia Giudiziaria e convalidato dal Pubblico Ministero di un'autovettura a bordo della quale l'indagato abbia intrapreso una gara di velocità con un altro conducente, va mantenuto per il solo fatto che l'autovettura costituisce il corpus delicti. Ritengo, altresì, che per integrare la fattispecie penale, di cui all'art. 9-ter, sia sempre necessaria una pluralità di agenti che competano tra di loro, in particolare tentando di superarsi l'uno con l'altro in velocità, a prescindere da ogni accordo, tacito o espresso dei conducenti, ma con la cosciente e volontà di competere e quindi del dolo diretto o intenzionale. Si può escludere la sussistenza del reato laddove non risultino provati l'accordo fra i due contendenti per lo svolgimento della gara, né sussistano elementi sintomatici di una condotta di gara, non potendosi ritenere tali la velocità di marcia sostenuta, la condotta di guida imprudente, la circostanza che le auto procedessero nella stessa direzione di marcia, né il fatto che si affiancassero al semaforo.
Quest'ultima parte in grassetto, risponde alla tua domanda
Nick85 ha scritto:E ponendo il caso che un giorno io trovi un poliziotto che vuole fare lo scorretto ed affermi che io gareggiavo, come posso dimostare il contrario?
Ho volutamente evidenziato parti che a mio avviso dovevano risaltare.
...il resto alla prossima puntata...