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Re: Il Codice della strada

Inviato: 28.11.2012, 11:36
da Alessandro82
Volevo aggiungere il divieto riguarda anche le EURO 1 Rido
A cosa serve allora pagare il bollo per 12 mensilità se poi per 4 mesi non posso circolare lo stesso dicasi per l'assicurazione.
Ovviamente i vecchi autubus pubblici sono esclusi dal divieto Rido Rido Rido

Re: Il Codice della strada

Inviato: 28.11.2012, 12:19
da Nick85
Antonio81 ha scritto:
Alessandro82 ha scritto:E se al posto dei paraurti monto sia davanti che dietro un gancio traino che sporga della stessa lunghezza del paraurti stesso, sono in regola ? In teoria non cambio la lunghezza della macchina 8-)
No.

io invece avevo pensato la cosa diversamente, cioè se tolgo i paraurti ed apro il cofano posteriore non sono in regola?
Di fatto forse non ho montato nulla che vado omologato (visto che se metto gli alzacofani bassi che rientrano nel paraurti non mi dice niente nessuno) o sbaglio?

Re: Il Codice della strada

Inviato: 28.11.2012, 12:25
da Antonio.Carlino
Nick85, se il paraurti è stato messo li proprio per "parare gli urti" vuol dire che non può essere rimosso. Cioè è una parte di carrozzeria che assolve un determinato compito e appositamente voluto.

Re: Il Codice della strada

Inviato: 28.11.2012, 12:56
da Alessandro82
Prova ad andare addosso a un muro o peggio ancora a un pedone, mi spieghi cosa cambia dal punto di vista della sicurezza ?

Re: Il Codice della strada

Inviato: 28.11.2012, 13:13
da Antonio.Carlino
Alessandro82 ha scritto:Prova ad andare addosso a un muro o peggio ancora a un pedone, mi spieghi cosa cambia dal punto di vista della sicurezza ?
Alessandro82, queste domande le devi fare al legislatore e non a me. Io chiarisco nei limiti del possibile eventuali dubbi sugli articoli del Codice della Strada, il mio compito non è assolutamente quello di "giustificare" leggi e legislatori.

Re: Il Codice della strada

Inviato: 28.11.2012, 13:31
da Alessandro82
Ok grazie della risposta :?
Ma se un'auto circola non montando i paraurti che sanzione c'è ?

Re: Il Codice della strada

Inviato: 28.11.2012, 14:15
da Adriano.Casoni
Antonio81 ha scritto:Adriano.Casoni, il provvedimento di cui parla Alessandro82, è riferito al solo Comune di Padova (almeno per il momento).
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?i ... LXjY-S8-7k
------Grazie Antonio,infatti dalle nostre parti in provincia di Modena o di Bologna non se ne sente parlare.Comunque queste penalizzazioni dovrebbero avere carattere nazionale,per non confondere l'utente.Se decido in quel periodo di andare a trovare un parente o un amico o,solamente di fare un giro da quelle parti con una vettura d'epoca ,non erssendo del posto,sono passibile di multa salata e forse di sequestro delmezzo con tutti gli annessi e connessi. :sad:

Re: Il Codice della strada

Inviato: 28.11.2012, 14:20
da Antonio.Carlino
Alessandro82 ha scritto:Ok grazie della risposta :?
Ma se un'auto circola non montando i paraurti che sanzione c'è ?
Art. 79 C.d.S.

Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.

2. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti»(1) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78 a € 311. La misura della sanzione è da € 1.088 a € 10.878 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter. (1)


Non avendo il codice fra le mani, non so se la somma della sanzione è variata, ma anche se fosse, si tratta di poco (un euro).

Questo potrebbe ricorrere in linea di massima con una 5ina, ma con un'auto moderna verrebbero elevate altre sanzioni, in quanto la maggior parte hanno la targa posizionata sul paraurti, quindi ci sarebbero anche altre contestazioni in tal senso.

:s

Re: Il Codice della strada

Inviato: 28.11.2012, 14:44
da Adriano.Casoni
------Nick, io avevo sentito che anche viaggiando tenendo il cofano motore aperto può rappresentare una infrazione.Volendo sottilizzare, una volta il codice della strada diceva che non può essere fatto nulla che alteri la linea del veicolo;ora onestamente non so perchè da tempo non leggo più letteratura.....sconcia.Però mi sembra di ricordare che quando venne fuori l'obbligo dello specchietto retrovisore esterno se si trasportava qualcosa che impediva la visuale posteriore mediante lo specchietto interno.sia uscita anche, oltre all'obbligo, una specie di disposizione che ne consentiva il montaggio.Comunque la disposizione che vietava l'alterazione della "linea"del veicolo lo ricordo bene.Alessandro per la eventuale sanzione scaturita dal mancato uso del paraurti, penso si debba interpellare un ufficio addetto,e per quanto riguarda la tua osservazione circa un frontale con un muro od un pedone,penso proprio che ai fini della sicurezza sia passivamente che attivamente, non diano alcun grado di sicurezza.D'altro canto il nome dato al paraurti non vuol dire che la sua funzione primaria debba proprio essere quella,e bisogna anche vedere i prametri di resistenza cui è deputo e per i quali è stato installato e progettato.Bisogna tenere presente anche la funzione protettiva per semplici graffi o strisciamenti o fermate contro ostacoli bassi in caso di retromarcia.Ad esempio i tubolari applicati alla L sono stati messi perr proteggere i paraganghi da semplici strisciate ,così disse la Fiat al lancio del modello.Per proteggere da certi urti cui tu hai accennato occorrerebbero paraurti tipo quelli della Cadillac o della Buick anni 60-70,però loro avevano dergli 8000 di cilindrata. ;)

Re: Il Codice della strada

Inviato: 28.11.2012, 15:04
da Nick85
Già che stiamo parlando, farei una domanda ad Antonio81, inerente il sequestro del veicolo.

Io ho trovato in giro che viaggiare con un veicolo modificato (al motore o alla carrozzeria) comporta il sequestro del libretto con obbligo di revisione presso la motorizzazione, ma c'è anche chi dice che possano sequestrare direttamente il veicolo, da quello che ho capito possono sequestrare il veciolo solo se si stanno facendo competizioni su una strada pubblica.
É vero?
E ponendo il caso che un giorno io trovi un poliziotto che vuole fare lo scorretto ed affermi che io gareggiavo, come posso dimostare il contrario?
Premetto che nonostante io abbia modificato un pò la 500 la macchina è esteticamente perfettamente originale e non è troppo rumorosa, inoltre evito di fare stupiadate per strada, per correre vado negli autodromi o nei kartodromi, tolgo il dk killer e mi diverto in sicurezza.

Grazie

Re: Il Codice della strada

Inviato: 28.11.2012, 15:16
da Antonio.Carlino
Nick85, finalmente una bella domanda! :? Le domande che mi poni sono tutte molto particolari anche se apparentemente semplici, pertanto avrò bisogno di un po' di tempo per elaborare le risposte.

Ovviamente Nick, poi ti devi leggere tutto il papello che scrivo.... altrimenti punizione1:::

Re: Il Codice della strada

Inviato: 28.11.2012, 15:49
da Nick85
Grazie, mi fa piacere che ti piacciano ;)
Vai tranquillo, cerca pure che poi io leggo, sono cose che mi interessano :mrgreen:
Grazie mille per l'impegno e lo sbattimento

Re: Il Codice della strada

Inviato: 28.11.2012, 16:02
da Antonio.Carlino
Nick per capirci bisogna scindere:
Auto modificate= Sanzione pecuniaria;
Gareggiare in velocità= Reato;

Iniziamo dal gareggiare in velocità con articoli molto interessanti che ho trovato in rete e rispondono a parte dei tuoi quesiti:

Il Codice della Strada – D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 – include al suo interno alcune fattispecie incriminatici di reati penali. Fra questi, riportiamo la parte inerente i gareggiamenti in velocità:

Nell'articolo 3, comma 1°, lett. b), del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2003, n.214. Il legislatore ha introdotto, così, due autonome fattispecie di reato: la prima, nell'articolo 9-bis del Codice della Strada, rubricata “Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare”.

Invece, la seconda nell'articolo 9-ter del Codice della Strada e rubricata “Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore”.

L'art. 9-bis del Codice della Strada (D.Lvo 285/1992) punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 25.000 a 100.000 euro chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne stato autorizzato ai sensi dell'articolo 9 C .D.S.; alla stessa pena soggiace chiunque prende parte alla competizione non autorizzata (comma 1).

Il comma secondo dello stesso articolo prevede, inoltre, che se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni (comma 2).

La fattispecie penale dell'art. 9-bis, al 3° comma, prevede un inasprimento (fino ad un anno) delle pene indicate ai commi 1 e 2 se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.

Infine, si puniscono con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000 anche coloro i quali effettuino scommesse sulle gare di cui al sopraccitato comma 1° dell'art. 9-bis C.D.S.

La ratio legis che ha introdotto questo reato è stata proprio quella di sensibilizzare l'educazione stradale e di prevenire le c.d. “stragi del sabato sera” che sono un evento molto diffuso nella società contemporanea. Si tratta di un reato di pericolo, di mera condotta e comune (può essere commesso da chiunque) in cui l'elemento psicologico è proprio quello, al primo comma, del dolo diretto o intenzionale, mentre, invece, del dolo eventuale nell'ipotesi di cui al secondo comma; nella terza ed ultima ipotesi, l'elemento psicologico del reato è rappresentato dal dolo specifico 1. Ritengo che nelle ipotesi di cui ai commi 1° e 3° dell'articolo 9-bis C.D.S. il tentativo sia pienamente configurabile e ammissibile. Si pensi, solo per fare un esempio, al momento in cui alcune pattuglie della Polizia Stradale, dell'Arma dei Carabinieri oppure della Polizia Locale irrompano, durante un normale controllo, nei luoghi dove la competizione illecita sta per iniziare clandestinamente.

Dopo l'accertamento del reato, nei riguardi di tutti coloro che hanno preso parte alla competizione, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI. Invece, se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime oppure la morte di una o più persone la patente viene sempre revocata. Dopo la sentenza di condanna viene sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, a meno che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo (comma 5).

Altra fattispecie penale incriminatrice, inserita nel Codice della Strada, è proprio quella contenente il divieto di gareggiare in velocità con i veicoli a motore (art. 9-ter). L'art. 9-ter del D.Lgs. 285/1992 (inserito dall'articolo 3 del Decreto Legge n. 151/2003) punisce autonomamente, al 1° comma, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 euro a 20.000 euro chiunque gareggia in velocità con i veicoli a motore. Il secondo comma dell'art. 9-ter prevede più gravi sanzioni per tutte le ipotesi in cui dallo svolgimento della competizione derivi la morte di una o più persone o una lesione personale. Nella prima ipotesi si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni mentre, in presenza di lesioni personali la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Valgono per l'art. 9-ter le stesse disposizioni in tema di sospensione e revoca della patente, nonché della confisca dei veicoli previste dall'articolo 9-bis, comma 5.

L'elemento psicologico, anche in quest'ultimo caso, è proprio quello del dolo diretto o intenzionale; si tratta di un reato comune (può essere commesso da chiunque) e di mera condotta dove il tentativo non è configurabile in tutte le ipotesi. Il momento consumativo dei due reati in oggetto coincide, nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 9-bis e nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 9-ter, con l'istante in cui si verificano le lesioni o la morte della persona. Si tratta, dunque, di reati istantanei (cioè a perfezionamento immediato), e da ciò consegue la inconfigurabilità del tentativo per le sole ipotesi degli art. 9-bis (comma 2°) e 9-ter (comma 2°).

Nel caso di cui al secondo comma dell'art. 9-ter l'elemento psicologico è dato dal dolo eventuale anche perché ci troviamo in presenza di un reato di evento. L'interesse, il bene giuridico tutelato in entrambe le ipotesi di cui agli articoli 9-bis e 9-ter è la vita e l'incolumità fisica delle persone.

Sul piano processuale, il sequestro probatorio disposto dalla Polizia Giudiziaria e convalidato dal Pubblico Ministero di un'autovettura a bordo della quale l'indagato abbia intrapreso una gara di velocità con un altro conducente, va mantenuto per il solo fatto che l'autovettura costituisce il corpus delicti. Ritengo, altresì, che per integrare la fattispecie penale, di cui all'art. 9-ter, sia sempre necessaria una pluralità di agenti che competano tra di loro, in particolare tentando di superarsi l'uno con l'altro in velocità, a prescindere da ogni accordo, tacito o espresso dei conducenti, ma con la cosciente e volontà di competere e quindi del dolo diretto o intenzionale. Si può escludere la sussistenza del reato laddove non risultino provati l'accordo fra i due contendenti per lo svolgimento della gara, né sussistano elementi sintomatici di una condotta di gara, non potendosi ritenere tali la velocità di marcia sostenuta, la condotta di guida imprudente, la circostanza che le auto procedessero nella stessa direzione di marcia, né il fatto che si affiancassero al semaforo.

Quest'ultima parte in grassetto, risponde alla tua domanda
Nick85 ha scritto:E ponendo il caso che un giorno io trovi un poliziotto che vuole fare lo scorretto ed affermi che io gareggiavo, come posso dimostare il contrario?
Ho volutamente evidenziato parti che a mio avviso dovevano risaltare.

...il resto alla prossima puntata... :s

Re: Il Codice della strada

Inviato: 28.11.2012, 16:11
da Nick85
bello questo estratto, anche se il burocratichese lo trovo difficile da interpretare è comunque esplicativa.
Mi sa che me la stampo :D grazie ancora

Re: Il Codice della strada

Inviato: 28.11.2012, 16:27
da Antonio.Carlino
Nick85, Se qualcosa non ti è chiaro, posso spiegartelo con parole più "umane". Ma in linea di massima è abbastanza comprensibile.
Certo, addentrarsi nella materia legislativa non è cosa semplice per chi non ha modo di averci a che fare. Però io sono dell'opinione che una piccola infarinatura farebbe comodo tutti noi per far fronte ad evenienze che nella vita si possono sempre presentare ;)

:s