non poteva essere diversamente....
e ribadisco
la nuova legge di stabilità 20015 non ha eliminato la qualifica dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico di età tra venti e trenta anni ma ha solo tolto la deroga all'obbligo di pagare il bollo.... cioè
La Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità per il 2015) all'art.1 comma 666 ha disposto modifiche dell'art. 63 della legge 342/2000.
le modifiche sono le seguenti:
comma 666. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati;
c) al comma 4, le parole: «I veicoli di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «I veicoli di cui al comma 1».
questo invece è il testo originale della legge che è stata modificata:
Art. 63. della legge 342 del 2000
(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.
e questo è il copia e incolla di quello che è ora vigente:
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.
2.I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.
quindi l'esenzione c'è ed è automatica solo per i veicoli utratrentennali, gli altri pagano il bollo per intero...
nulla ha modificato l'art 60 del codice della strada che a seguito del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 65 del 19 marzo 2010 - S.O.n.55 ha normato la disciplina e procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonchè per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica.
quindi i registri previsti dall'art 60 comma 4 CdS (4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.) potranno continuare a certificare anche i veicoli tra 20 e 30 anni.
questa certificazione può essere utilizzata per reimmatricolare veicoli radiati, dismessi dalla circolazione e/o per avere agevolazioni con assicurazioni...
ci siamo?