Il 22 Giugno 2000 il Ministero dei Trasporti ha emanato la seguente circolare per chiarire definitivamente la disciplina sull'installazione e l'utilizzo delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli, avente come oggetto i "dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1".
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
Unità di gestione motorizzazione e sicurezza dei trasporto terrestre
Segreteria Tecnica
CIRCOLARE N. B5312000/MOT
Prot. n. 0604NT27/CG(C) OGGETTO: Dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1.
Alcuni Uffici periferici del Dipartimento ed Operatori ex articolo 80 Codice della 'strada (1) ripropongono la questione concernente l'obbligatorietà dell'applicazione di dispositivi di ritenuta e di protezione, per gli autoveicoli della categoria M1, con riferimento alle verifiche da effettuare in sede di revisione.
Come è noto. tali veicoli, al sensi dell'articolo 72, comma 2 del Codice della Strada (2), debbono essere equipaggiati con Dispositivi di ritenuta se 'predisposti sin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto dei Ministro dei trasporti".
Tali caratteristiche non hanno potuto essere indicate In un decreto da emanarsi secondo le disposizioni transitorie di cui all'articolo 232 dei Codice della Strada (3), in quanto, com'è noto, la materia di specie è In regime di armonizzazione obbligatoria; esse sono invece contenute nei decreti d recepimento nell'ordinamento nazionale delle specifiche direttive comunitarie.
Alla luce di quanto sopra, non sembrano sussistere motivi ostativi alla piena applicazione dei disposto dell'articolo 72. comma 2, del Codice della Strada (2) espressi nella circolare D.C. N n. D.G. n. 271/93 del 30 novembre 1993 (4), dal momento che le caratteristiche cui d medesimo articolo fa riferimento sono quelle contenute: o nelle Direttive relative agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE (5) alla 96/38/CEE) (6) ed al dispositivi di ritenuta (dalla 77/541/CEE (7) alla 96136/CEE) (e); o nel Regolamento ECE/ONU n. 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture" entrato in vigore In Italia 8 15 giugno 1976 (Circolare D.G. n. 7687 dei 9 dicembre 1977) (9). Si conferma, pertanto, che l'obbligo bell'Installazione delle cinture d sicurezza ricorre, ala per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti 1 veicoli della categoria M1 che. Immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco. Si Intendono abrogate le Circolari ministeriali D.G. n. 15288 del 30 settembre 1988 (10) e n. D.G. n. 271193 dei 30 novembre 1993 (4), nonché le disposizioni in difformità a qualsiasi titolo emanate.
IL DIRETTORE DELL'UNITA' DI GESTIONE
dr. Ing. Ciro Esposito
RIASSUNTO: Si conferma che l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate o nelle Direttiva relative agli ancoraggi (dalla 761115/CEE alla 96/38/CEE) ed ai dispositivi di ritenuta (dalla 771541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECEIONU n. 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture" entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976 (Circolare D.G. n. 76177 dei 9 dicembre 1977).
Si conferma, pertanto, che l'obbligo dell'installazione delle cinture ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco.
I punti di attacco di molte auto da collezione fra l'altro NON RISPETTANO LE NORMATIVE RICHIESTE.
La circolare 88/90 - Prot. 1254/4310 conferma quanto contenuto nell' art.21 comma 4 della legge n. 111/88, ossia una generale esenzione dall' obbligo dell' adozione delle cinture di sicurezza per le automobili di interesse storico o collezionistico iscritte negli appositi registri. La circolare n. B5312000/MOT precisa che l' obbligo dell' installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti a anteriori che per quelli posteriori , per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976 , siano predisposti sin dall' origine con specifici punti d' attacco.
Ricapitoliamo la situazione
CINTURE DI SICUREZZA ANTERIORI
Veicolo immatricolato fino al 14 giugno 1976:
Installazione: Non obbligatoria
Utilizzo: Obbligatorio solo se installate
Veicolo immatricolato tra il 15 giugno 1976 e il 25 aprile 1990:
Installazione: Obbligatoria solo sulle vetture dotate di attacchi.
Utilizzo: Obbligatorio solo se installate.
Veicolo immatricolato dopo il 26 aprile 1990:
Installazione: Di serie.
Utilizzo: Obbligatorio.
CINTURE DI SICUREZZA POSTERIORI
Veicolo immatricolato fino al 14 giugno 1976:
Installazione: Non obbligatoria.
Utilizzo: Obbligatorio solo se installate.
Veicolo immatricolato tra il 15 giugno 1976 e il 25 aprile 1990:
Installazione: Obbligatoria solo su vetture dotate di attacchi.
Utilizzo: Obbligatorio solo se installate.
Veicolo immatricolato dopo il 26 aprile 1990:
Installazione: di serie.
Utilizzo: obbligatorio.
Fonti:
1)
http://www.registrostoricolandrover.eu/ ... &Itemid=81
2) professione.