Cinture di sicurezza
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Cinture di sicurezza
ma le cinture di sicurezza vanno messe nel cinquino?!?
- Zio JO
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se la macchina è dotata di attacchi le cinture andrebbero installate.
Per quanto riguarda invece il fatto che sono "poco efficenti" vi posso assicurare personalmente che è assolutamente falso.
Nel 1993 dopo quattro mesi dal restauro del mio Thunder, al ritorno dalla discoteca una tizio con un Alfa 164 mi taglia la strada omettendo la precedenza.
Lo scontro fu tale che la sua macchina fece due giri su se stessa e si fermò in posizione opposta alla mia originaria posizione di marcia. Io invece feci 4/5 giri e mi trovai in posizione opposta alla sua originaria.
La conta dei danni fu elevatissima, ma la cosa che mi stupì profondamente fu che il piantone dello sterzo arretrò di 35cm, la corona del volante al quale io ero saldamente attaccato si staccò dal mozzo andando verso il cruscotto e spezzandomi due dita di ciascuna mano, e il mio busto ruotato (grazie alla cintura) arrivo a sbattere sul piantone rompendomi tre costole destre.
Se non avessi indossato la cintura (allora non c'era nè obbligo di indossarle nè tantomeno di montaggio) mi sarei trafitto il busto con il mozzo del volante nella stessa maniera con cui si uccidono i vampiri.
Meditate ed indossate. Io ve lo consiglio vivamente
Salutoni. Zio JO
Per quanto riguarda invece il fatto che sono "poco efficenti" vi posso assicurare personalmente che è assolutamente falso.
Nel 1993 dopo quattro mesi dal restauro del mio Thunder, al ritorno dalla discoteca una tizio con un Alfa 164 mi taglia la strada omettendo la precedenza.
Lo scontro fu tale che la sua macchina fece due giri su se stessa e si fermò in posizione opposta alla mia originaria posizione di marcia. Io invece feci 4/5 giri e mi trovai in posizione opposta alla sua originaria.
La conta dei danni fu elevatissima, ma la cosa che mi stupì profondamente fu che il piantone dello sterzo arretrò di 35cm, la corona del volante al quale io ero saldamente attaccato si staccò dal mozzo andando verso il cruscotto e spezzandomi due dita di ciascuna mano, e il mio busto ruotato (grazie alla cintura) arrivo a sbattere sul piantone rompendomi tre costole destre.
Se non avessi indossato la cintura (allora non c'era nè obbligo di indossarle nè tantomeno di montaggio) mi sarei trafitto il busto con il mozzo del volante nella stessa maniera con cui si uccidono i vampiri.
Meditate ed indossate. Io ve lo consiglio vivamente
Salutoni. Zio JO
- Nicolicchio
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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
Unità di gestione motorizzazione e sicurezza dei trasporto terrestre
Segreteria Tecnica
CIRCOLARE N. B5312000/MOT
Plot. n. 0604NT27/CG(C)
OGGETTO: Dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1.
Alcuni Uffici periferici del Dipartimento ed Operatori ex articolo 80 Codice della strada ripropongono la questione concernente l'obbligatorietà dell'applicazione di dispositivi di ritenuta e di protezione, per gli autoveicoli della categoria M1, con riferimento alle verifiche da effettuare in sede di revisione.
Come è noto. tali veicoli, al sensi dell'articolo 72, comma 2 del Codice della Strada, debbono essere equipaggiati con Dispositivi di ritenuta se predisposti sin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto dei Ministro dei trasporti".
Tali caratteristiche non hanno potuto essere indicate In un decreto da emanarsi secondo le disposizioni transitorie di cui all'articolo 232 dei Codice della Strada, in quanto, com'è noto, la materia di specie è In regime di armonizzazione obbligatoria; esse sono invece contenute nei decreti di recepimento nell'ordinamento nazionale delle specifiche direttive comunitarie.
Alla luce di quanto sopra, non sembrano sussistere motivi ostativi alla piena applicazione dei disposto dell'articolo 72. comma 2, del Codice della Strada espressi nella circolare D.C. N n. D.G. n. 271/93 del 30 novembre 1993, dal momento che le caratteristiche cui d medesimo articolo fa riferimento sono quelle contenute: o nelle Direttive relative agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE alla 96/38/CEE) ed al dispositivi di ritenuta (dalla 77/541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECE/ONU n. 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture" entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976 (Circolare D.G. n. 7687 dei 9 dicembre 1977).
Si conferma, pertanto, che l'obbligo bell'Installazione delle cinture d sicurezza ricorre, ala per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti 1 veicoli della categoria M1 che. Immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco.
Si Intendono abrogate le Circolari ministeriali D.G. n. 15288 del 30 settembre 1988 e n. D.G. n. 271193 dei 30 novembre 1993, nonché le disposizioni in difformità a qualsiasi titolo emanate.
IL DIRETTORE DELL'UNITA' DI GESTIONE
dr. Ing. Ciro Esposito
NOTE REDAZIONALI: Si conferma che l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate o nelle Direttiva relative agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE alla 96/38/CEE) ed ai dispositivi di ritenuta (dalla 77/541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECEIONU n. 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture" entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976 (Circolare D.G. n. 76177 dei 9 dicembre 1977).
Si conferma, pertanto, che l'obbligo dell'installazione delle cinture ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco.
LE NORME DEL CODICE:
Cinture di sicurezza anteriori
Veicolo immatricolato fino al 14 giugno 1976:
Installazione: Non obbligatoria
Utilizzo: Obbligatorio solo se installate
Veicolo immatricolato tra il 15 giugno 1976 e il 25 aprile 1990:
Installazione: Obbligatoria solo sulle vetture dotate di attacchi.
Utilizzo: Obbligatorio solo se installate.
Veicolo immatricolato dopo il 26 aprile 1990:
Installazione: Di serie.
Utilizzo: Obbligatorio.
Cinture di sicurezza posteriori
Veicolo immatricolato fino al 14 giugno 1976:
Installazione: Non obbligatoria.
Utilizzo: Obbligatorio solo se installate.
Veicolo immatricolato tra il 15 giugno 1976 e il 25 aprile 1990:
Installazione: Obbligatoria solo su vetture dotate di attacchi.
Utilizzo: Obbligatorio solo se installate.
Veicolo immatricolato dopo il 26 aprile 1990:
Installazione: di serie.
Utilizzo: obbligatorio.
La 500 è dotata di dispositivi di ancoraggio (4 sui fondi e 2 alla base dei vetri posteriori) però questi dispositivi nn sono del tipo omologato, cioè non hanno le caratteristiche indicate nelle Direttiva relative agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE alla 96/38/CEE); quindi nn è obbligatorio montarle.
Io comunque nn le tolgo e le indosso sempre.
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OGGETTO: Dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1.
Alcuni Uffici periferici del Dipartimento ed Operatori ex articolo 80 Codice della strada ripropongono la questione concernente l'obbligatorietà dell'applicazione di dispositivi di ritenuta e di protezione, per gli autoveicoli della categoria M1, con riferimento alle verifiche da effettuare in sede di revisione.
Come è noto. tali veicoli, al sensi dell'articolo 72, comma 2 del Codice della Strada, debbono essere equipaggiati con Dispositivi di ritenuta se predisposti sin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto dei Ministro dei trasporti".
Tali caratteristiche non hanno potuto essere indicate In un decreto da emanarsi secondo le disposizioni transitorie di cui all'articolo 232 dei Codice della Strada, in quanto, com'è noto, la materia di specie è In regime di armonizzazione obbligatoria; esse sono invece contenute nei decreti di recepimento nell'ordinamento nazionale delle specifiche direttive comunitarie.
Alla luce di quanto sopra, non sembrano sussistere motivi ostativi alla piena applicazione dei disposto dell'articolo 72. comma 2, del Codice della Strada espressi nella circolare D.C. N n. D.G. n. 271/93 del 30 novembre 1993, dal momento che le caratteristiche cui d medesimo articolo fa riferimento sono quelle contenute: o nelle Direttive relative agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE alla 96/38/CEE) ed al dispositivi di ritenuta (dalla 77/541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECE/ONU n. 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture" entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976 (Circolare D.G. n. 7687 dei 9 dicembre 1977).
Si conferma, pertanto, che l'obbligo bell'Installazione delle cinture d sicurezza ricorre, ala per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti 1 veicoli della categoria M1 che. Immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco.
Si Intendono abrogate le Circolari ministeriali D.G. n. 15288 del 30 settembre 1988 e n. D.G. n. 271193 dei 30 novembre 1993, nonché le disposizioni in difformità a qualsiasi titolo emanate.
IL DIRETTORE DELL'UNITA' DI GESTIONE
dr. Ing. Ciro Esposito
NOTE REDAZIONALI: Si conferma che l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate o nelle Direttiva relative agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE alla 96/38/CEE) ed ai dispositivi di ritenuta (dalla 77/541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECEIONU n. 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture" entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976 (Circolare D.G. n. 76177 dei 9 dicembre 1977).
Si conferma, pertanto, che l'obbligo dell'installazione delle cinture ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco.
LE NORME DEL CODICE:
Cinture di sicurezza anteriori
Veicolo immatricolato fino al 14 giugno 1976:
Installazione: Non obbligatoria
Utilizzo: Obbligatorio solo se installate
Veicolo immatricolato tra il 15 giugno 1976 e il 25 aprile 1990:
Installazione: Obbligatoria solo sulle vetture dotate di attacchi.
Utilizzo: Obbligatorio solo se installate.
Veicolo immatricolato dopo il 26 aprile 1990:
Installazione: Di serie.
Utilizzo: Obbligatorio.
Cinture di sicurezza posteriori
Veicolo immatricolato fino al 14 giugno 1976:
Installazione: Non obbligatoria.
Utilizzo: Obbligatorio solo se installate.
Veicolo immatricolato tra il 15 giugno 1976 e il 25 aprile 1990:
Installazione: Obbligatoria solo su vetture dotate di attacchi.
Utilizzo: Obbligatorio solo se installate.
Veicolo immatricolato dopo il 26 aprile 1990:
Installazione: di serie.
Utilizzo: obbligatorio.
La 500 è dotata di dispositivi di ancoraggio (4 sui fondi e 2 alla base dei vetri posteriori) però questi dispositivi nn sono del tipo omologato, cioè non hanno le caratteristiche indicate nelle Direttiva relative agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE alla 96/38/CEE); quindi nn è obbligatorio montarle.
Io comunque nn le tolgo e le indosso sempre.
- Vale83
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- Iscritto il: 06.05.2007, 15:41
Ho notato che c'è un pò di confusione sulla questione dell'obbligatorietà o meno delle cinture di sucurezza così ho girato un pò tra vari siti ed ecco i risultati...spero possano essere utili.
Questo è quello che ho tratto dal sito della Polizia di Stato e che è riportato in vari siti di auto storiche (premetto che la 500 rientra nella categoria M1 come da art.42, comma 2 del Codice della Strada):
"il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n.B053/2000/MOT
del 22.6.2000 ha chiarito che l'obbligo di installare le cinture di
sicurezza, sia nei posti anteriori che in quelli posteriori, riguarda i
veicoli appartenenti alla categoria M1 immatricolati dal 15.6.1976 e muniti
sin dall'origine di appositi ancoraggi.
Pertanto tutti i proprietari di veicoli immatricolati prima del 1976 non
sono obbligati all'installazione e, conseguentemente, all'uso dei sistemi di
ritenuta. Allo stesso modo non soggetti ad alcun obbligo coloro che hanno
veicoli immatricolati dopo il 1976 ma sulla base di omologazioni antecedenti il 1976 e sui veicoli non siano presenti gli appositi punti di attacco sin dall'origine."
In sintesi Cinquino esente!
Per quel che riguarda invece il trasporto dei bambini riporto l'art. 172, comma 3 del Codice della Strada:
"3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 SPROVVISTI di sistemi di ritenuta:
a) i bambini di eta' fino a tre anni non possono viaggiare;
b) i bambini di eta' superiore ai tre anni possono occupare un
sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.
Questo è quello che ho tratto dal sito della Polizia di Stato e che è riportato in vari siti di auto storiche (premetto che la 500 rientra nella categoria M1 come da art.42, comma 2 del Codice della Strada):
"il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n.B053/2000/MOT
del 22.6.2000 ha chiarito che l'obbligo di installare le cinture di
sicurezza, sia nei posti anteriori che in quelli posteriori, riguarda i
veicoli appartenenti alla categoria M1 immatricolati dal 15.6.1976 e muniti
sin dall'origine di appositi ancoraggi.
Pertanto tutti i proprietari di veicoli immatricolati prima del 1976 non
sono obbligati all'installazione e, conseguentemente, all'uso dei sistemi di
ritenuta. Allo stesso modo non soggetti ad alcun obbligo coloro che hanno
veicoli immatricolati dopo il 1976 ma sulla base di omologazioni antecedenti il 1976 e sui veicoli non siano presenti gli appositi punti di attacco sin dall'origine."
In sintesi Cinquino esente!
Per quel che riguarda invece il trasporto dei bambini riporto l'art. 172, comma 3 del Codice della Strada:
"3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 SPROVVISTI di sistemi di ritenuta:
a) i bambini di eta' fino a tre anni non possono viaggiare;
b) i bambini di eta' superiore ai tre anni possono occupare un
sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.
- Emilio500D
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- Nome: Emilio
Re: Cinture di sicurezza
All'ultima revisione in motorizzazione volevano respingere l'auto perchè non provvista di cinture di sicurezza ...ho tribolato mezz'ora per spiegare che non erano obbligatorie, alla fine quando si sono sentiti dire che potevano bocciarmi pure l'auto purchè mi rilasciavano motivazione scritta si sono convinti!!!
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Re: Cinture di sicurezza
Quindi successivamente al restauro non sono obbligato a mettele?
Io le vorrei mettere comunque per la sicurezza, visto che la vorrei usare per raduni e per giretti quotidiani ma...tra quelle statiche e quelle dinamiche quali devo comprare?
Grazie,
Fede
Io le vorrei mettere comunque per la sicurezza, visto che la vorrei usare per raduni e per giretti quotidiani ma...tra quelle statiche e quelle dinamiche quali devo comprare?
Grazie,
Fede
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- Il Mio Garage: MY CAR TETTO CHIUSO DEL 70, 500 F DEL 68, 500 F DEL 67 CON GUIDA A DESTRA, 500 F DEL 71 CON GUIDA A DESTRA MA SOLO DONATRICE.
Re: Cinture di sicurezza
andate a guardare qui ora non so che pesci pigliare http://www.500clubitalia.it/images/info ... inture.pdf è la mia motorizzazione il direttore in persona che scrive ciò.
CHI FA DA SE FA PER TRE, NON ACCETTO CONSIGLI SO SBAGLIARE DA SOLO
- Urka
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Re: Cinture di sicurezza
Maurizio io qualsiasi automezzo che prendo se non metto la cintura è come se non mettessi la cintura dei pantalono quando esco di casa.....
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Re: Cinture di sicurezza
Concordo con Urkasr ma mi interessa sapere se è vera questa normativa perchè è un fattore di storicità.
E poi, dopo il 76, sono stati tutti obbligati a metterle quindi come si fa a tornare indietro?
Se la legge è questa, come fa questa normativa ad essere retroattiva?
E poi, dopo il 76, sono stati tutti obbligati a metterle quindi come si fa a tornare indietro?
Se la legge è questa, come fa questa normativa ad essere retroattiva?
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Re: Cinture di sicurezza
Si hai ragione diff. anche io ero della serie che ci volevano su tutte le macchine che ne avevano la predisposizione indipendentemente dall'anno di immatricolazione ma ora le mie melingi stanno andando in TILT, non che sia una cosa strana x me, ma è così
CHI FA DA SE FA PER TRE, NON ACCETTO CONSIGLI SO SBAGLIARE DA SOLO
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Re: Cinture di sicurezza
Non te lo so dire ora in questo momento, ma in settimana incarico un mio amico proprietario di un'autoscuola che si informi proprio in questa motorizzazione e x di + con il sig PapaliaFede78 ha scritto:Concordo con Urkasr ma mi interessa sapere se è vera questa normativa perchè è un fattore di storicità.
E poi, dopo il 76, sono stati tutti obbligati a metterle quindi come si fa a tornare indietro?
Se la legge è questa, come fa questa normativa ad essere retroattiva?
CHI FA DA SE FA PER TRE, NON ACCETTO CONSIGLI SO SBAGLIARE DA SOLO
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- Il Mio Garage: Fiat 500 L
Re: Cinture di sicurezza
Allora vi posso garantire che le cinture se non installate, non sono obbligatorie.....ma se per caso vi salta in mente di dotarle saranno obbligatorie indossarle. Chi mi conosce sa qualè il mio lavoro e per tanto il mio passatempo giornailero........ e quello di studiarmi il codice della strada.