------Alessio mi spiace ma non mi trovi d'accordo. Le targhette "movibili" o comunque "applicate" alla scocca od alla carrozzeria con viti o punti di stagno o addirittura con piccoli rivetti in plastica come quelle usate su alcuni modelli della 500, non hanno nessun valore legale per quanto riguarda il P.R.A. o pubblico registro automobilistico. e te lo saresti sentito dire anche dall'ingegnere preposto al collaudo o revisione, se tu gli avessi indicato la targhetta " applicata". Egli ti avrebbe richiesto la rimozione della ruggine o dello sporco che ricopriva la zona specifica del telaio o della parte "inamovibile" della carrozzeria sulle quali erano stampigliati o punzonati o incisi i dati " anagrafici" necessari ad individuare la vettura. Tanto è vero che se tu vai a vedere sulla lamiera sotto al punto in cui è applicata la targhetta, vedrai che devi trovate incisa su di essa il numero di telaio della vettura e sul motore, a fianco del supporto, vi è inciso il numero del motore . Questi due dati in quanto incisi su parti della vettura e non "scritti " sono i dati legalmente validi. Se vai al P.R.A. e chiedi vedrai che è così. Infatti la targhetta la puoi anche perdere ma i dati stampigliati rimangono e devi anche fare attenzione, se cambi pezzi di lamiera, che non siano quelli che riportano stampigliati i dati. Io ho fatto diversi collaudi su diverse vetture tanti anni fa e mi è stato insegnato così.ALESSI0 ha scritto:No no, la "targhetta del costruttore" (così come la chiama il CdS) è una cosa seria! La sua asportazione o "falsificazione" è punita con sanzione amministrativa...
È un documento essenziale in caso di reimmatricolazione come veicolo di interesse storico e collezionistico!
Restauro fiat 500 l
- Adriano.Casoni
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Re: Restauro fiat 500 l
----Se conosci come funziona e lo usi di conseguenza,gran parte della manutenzione è fatta...
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Re: Restauro fiat 500 l
Bravo, è così che si fa. Mai abbattersi alle prime difficoltà.
Se hai manualità ed attrezzatura, sicuramente farai un lavoro
che non ti avrebbe mai fatto chi ti ha fatto quel preventivo.
L'unico consiglio che mi sento di darti è quello di procedere
con cautela e avanzare a piccoli passi, vale a dire smontare
poco per volta e riassemblare subito dopo il pezzo nuovo,
naturalmente dopo le opportune prove e pulizia delle parti.
Buon lavoro.
Se hai manualità ed attrezzatura, sicuramente farai un lavoro
che non ti avrebbe mai fatto chi ti ha fatto quel preventivo.
L'unico consiglio che mi sento di darti è quello di procedere
con cautela e avanzare a piccoli passi, vale a dire smontare
poco per volta e riassemblare subito dopo il pezzo nuovo,
naturalmente dopo le opportune prove e pulizia delle parti.
Buon lavoro.
Nel mio DNA solo 500
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Re: Restauro fiat 500 l
Alessio mi spiace ma non mi trovi d'accordo. Le targhette "movibili" o comunque "applicate" alla scocca od alla carrozzeria con viti o punti di stagno o addirittura con piccoli rivetti in plastica come quelle usate su alcuni modelli della 500, non hanno nessun valore legale per quanto riguarda il P.R.A. o pubblico registro automobilistico. e te lo saresti sentito dire anche dall'ingegnere preposto al collaudo o revisione, se tu gli avessi indicato la targhetta " applicata". Egli ti avrebbe richiesto la rimozione della ruggine o dello sporco che ricopriva la zona specifica del telaio o della parte "inamovibile" della carrozzeria sulle quali erano stampigliati o punzonati o incisi i dati " anagrafici" necessari ad individuare la vettura. Tanto è vero che se tu vai a vedere sulla lamiera sotto al punto in cui è applicata la targhetta, vedrai che devi trovate incisa su di essa il numero di telaio della vettura e sul motore, a fianco del supporto, vi è inciso il numero del motore . Questi due dati in quanto incisi su parti della vettura e non "scritti " sono i dati legalmente validi. Se vai al P.R.A. e chiedi vedrai che è così. Infatti la targhetta la puoi anche perdere ma i dati stampigliati rimangono e devi anche fare attenzione, se cambi pezzi di lamiera, che non siano quelli che riportano stampigliati i dati. Io ho fatto diversi collaudi su diverse vetture tanti anni fa e mi è stato insegnato così.
Purtroppo quello che avevo espresso non era un parere personale ma ciò che è stabilito dalla legge dello stato italiano!
Mi permetto di incollare quì sotto il testo dell'art74 del CdS che tratta proprio l'argomento dei dati identificativi del veicolo; addirittura per l'asportazione o la falsificazione della targhetta è prevista una sanzione amministrativa non poco salata! (oltre 10000 euri!)
Codice
Art. 74. Dati di identificazione.
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione:
a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;
b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato.
2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo stesso.
3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, deve essere riprodotto, a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzone dell'ufficio stesso.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalità di applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le caratteristiche e le modalità di applicazione del numero di ufficio di cui al comma 3.
5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; è fatta salva la facoltà per gli interessati di chiedere, per l'omologazione, l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Chiunque contraffa, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione del telaio, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.650 a euro 10.604 (Articolo così modificato dall'art. 33, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Il c. 6 è stato uccessivamente modificato dall'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507).
Purtroppo quello che avevo espresso non era un parere personale ma ciò che è stabilito dalla legge dello stato italiano!
Mi permetto di incollare quì sotto il testo dell'art74 del CdS che tratta proprio l'argomento dei dati identificativi del veicolo; addirittura per l'asportazione o la falsificazione della targhetta è prevista una sanzione amministrativa non poco salata! (oltre 10000 euri!)
Codice
Art. 74. Dati di identificazione.
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione:
a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;
b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato.
2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo stesso.
3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, deve essere riprodotto, a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzone dell'ufficio stesso.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalità di applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le caratteristiche e le modalità di applicazione del numero di ufficio di cui al comma 3.
5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; è fatta salva la facoltà per gli interessati di chiedere, per l'omologazione, l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Chiunque contraffa, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione del telaio, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.650 a euro 10.604 (Articolo così modificato dall'art. 33, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Il c. 6 è stato uccessivamente modificato dall'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507).
- Federico Atzeni
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Re: Restauro fiat 500 l
secondo me si confondono un attimino le cose... ristampigliare la targhetta con i dati corretti non comporta nessuna sanzione... al contrario della targa anche solo se rovinata dal tempo rischieresti il sequestro del mezzo e per poterlo rimettere in circolazione dovresti reimmatricolarlo, dato che non ti faranno mai un duplicato della targa stessa... ci sono tantissime 500 senza targhetta in alluminio ....Antonio81 potresti aiutarci ? :)