Il Codice della strada

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Benny500
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Re: Il Codice della strada

Messaggio da Benny500 »

grande antonio moolto interessante..... :? :? :?
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Antonio.Carlino
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Re: Il Codice della strada

Messaggio da Antonio.Carlino »

.....è un pò che il post sta morendo..... che ne dite se parliamo un pò di una cosa mooooolto ma moooooooooooolto interessante????

Avevo in mente.... "I ricorsi per le infrazioni al Codice della Strada".......

può interessare??? :mrgreen:
Gio Andreale
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Re: Il Codice della strada

Messaggio da Gio Andreale »

Antonio81cc ha scritto:.....è un pò che il post sta morendo..... che ne dite se parliamo un pò di una cosa mooooolto ma moooooooooooolto interessante????

Avevo in mente.... "I ricorsi per le infrazioni al Codice della Strada".......

può interessare??? :mrgreen:
Antonio, ti ho citato sul post "Abarth 595".
Dagli un'occhio.
Grazie
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Benny500
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Re: Il Codice della strada

Messaggio da Benny500 »

Antonio81cc ha scritto:.....è un pò che il post sta morendo..... che ne dite se parliamo un pò di una cosa mooooolto ma moooooooooooolto interessante????

Avevo in mente.... "I ricorsi per le infrazioni al Codice della Strada".......

può interessare??? :mrgreen:
ci interessa e come..... ho appena pagato una multa che mi e arrivata dalla svizzera dopo 2 anni e 7 mesi..... :arg: :arg:
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Giampaolo.Malacri
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Re: Il Codice della strada

Messaggio da Giampaolo.Malacri »

Antonio81cc, io volevo chiedere una cosina, non per me :mrgreen:
una mia amica ha da poco preso la patente, meglio tardi che mai visto che sta sugli anta(speriamo non legga :mrgreen: ), l'ha presa a ottobre, dopo di che a gennaio si è presa la macchina, una Clio 1200 100cavalli :-( , la domanda è: visto che ha preso da qualche mese la patente può usare questa macchina, se no(che sono sicuro lo sia) a cosa incorre come sanzione??


Grazie

ps. la tua proposta mi sembra possa interessare a molti, procedi pure :?
:s
non saprò una mazza ma quel poco che so mi piace condividerlo.....
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Antonio.Carlino
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Re: Il Codice della strada

Messaggio da Antonio.Carlino »

Giampy, dopo tutte le mazzate che mi hai dato, vengo io a multare la tua amica...... :lol: scherzo, al momento non ho un codice a portata di mano ma dovrebbe essere in regola, in quanto il tetto massimo per i neopatentati è stato portato da 70 Kw A 55 Kw. Seguirà conferma.

Benny500, mo ti punizione1::: io a te..... punizione1::: potevi chiedere, quella multa non andava pagata perchè fuori dai termini massimi di notifica per i residenti in altro stato. punizione1:::

Per il discorso ricorsi, sto sistemando delle dispense che posterò, una specie di guida su cosa fare quando si prende una multa (oltre che bestemmiare in turco) :?
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Benny500
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Re: Il Codice della strada

Messaggio da Benny500 »

Antonio81cc ha scritto:Giampy, dopo tutte le mazzate che mi hai dato, vengo io a multare la tua amica...... :lol: scherzo, al momento non ho un codice a portata di mano ma dovrebbe essere in regola, in quanto il tetto massimo per i neopatentati è stato portato da 70 Kw A 55 Kw. Seguirà conferma.

Benny500, mo ti punizione1::: io a te..... punizione1::: potevi chiedere, quella multa non andava pagata perchè fuori dai termini massimi di notifica per i residenti in altro stato. punizione1:::

Per il discorso ricorsi, sto sistemando delle dispense che posterò, una specie di guida su cosa fare quando si prende una multa (oltre che bestemmiare in turco) :?
antonio ho letto su internet e mi sono docomentato prima di pagare ... in svizzera le multe vanno in prescrizione dopo 3 anni...
se non pagavo non potevo mettere piu piede in svizzera per i prossimi 5 anni ..se no mi mettevano al gabbio....
e comunque passati 5 anni tornando sempre in svizzera sarei risultato per sempre come un ospite indesiderato.....
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Antonio.Carlino
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Re: Il Codice della strada

Messaggio da Antonio.Carlino »

.... :roll: avevo capito il contrario.... :roll: :roll: che la multa era partita dall'Italia per la svizzera.....pardon!


....bè hanno ottimi metodi in Svizzera..... molto convincenti!!!
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Benny500
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Re: Il Codice della strada

Messaggio da Benny500 »

si si direi proprio di si....se non paghi punizione1::: punizione1::: punizione1::: punizione1::: punizione1:::
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Re: Il Codice della strada

Messaggio da Antonio.Carlino »

In Italia se non paghi, dopo qualche tempo arriva la riscossione crediti che ti prende tutto.... i furbi che hanno proprietà e quant'altro, non si intestano nulla e risultando nullatenenti quindi la riscossione crediti non può prendersi nulla e questi signori vanno in qual posto allo stato e a tutti gli altri........ :grin: :grin: :grin:

Odio questo tizio ma a tratti ha ragione.....

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mVRHVkSN2NI[/youtube]
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Antonio.Carlino
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Re: Il Codice della strada

Messaggio da Antonio.Carlino »

Come promesso, diamo il via allla discussione sui ricorsi…..
Questi documenti li ho presi dal sito dell’Aduc, (un sito molto ma molto utile e che vi consiglio di consultare).

Arriva la multa….(oltre ad arrabbiarsi, vedimo cosa bisogna fare!)

La prima possibilita' e' provvedere al pagamento dell'infrazione commessa (che e', tra l'altro, in misura ridotta) entro 60 gg dalla notifica, conservando poi le ricevute di pagamento per almeno 5 anni, ma è opinabile tenerle per sempre.
In taluni casi, pero', e' legittimo -in quanto consentito dalla legge- se non addirittura giusto, ricorrere.

Il ricorso piu' semplice sarebbe un'istanza di autotutela da presentare all'organo che ha emesso la contravvenzione, ma e' sconsigliabile in quanto generalmente inutile (direi estremamente inutile….).

RICORSO AL PREFETTO
Il primo ricorso possibile e' al Prefetto, da presentare tramite raccomandata A/R entro 60 gg alla Prefettura del luogo ove il fatto e' avvenuto oppure, con lo stesso mezzo o personalmente, presso l'organo accertatore. Il Prefetto si limita solitamente a chiedere all'agente che ha emesso la contravvenzione se conferma o meno la multa: pertanto, fuorche' pochissimi casi di palese ovvieta', di solito il ricorso viene rigettato. In tal caso, la multa raddoppia (*) come quando si paga oltre 60 gg dalla notifica, poiche' non e' possibile chiedere alcuna sospensione.
L'ordinanza dev'essere emessa entro 210 gg nel caso il ricorso sia stato presentato direttamente al Prefetto (30 gg per l'invio della pratica all'organo accertatore, 60 gg per l'istruttoria e 120 gg per l'emissione), oppure entro 180 gg nel caso ci si sia rivolti all'organo accertatore. Appena decorso il termine e' consigliabile recarsi personalmente in Prefettura per verificare che l'ordinanza sia stata emessa. In caso contrario il ricorso potra' intendersi accolto e ne potra' essere chiesta l'archiviazione. L'ordinanza, in ogni caso, dev'essere notificata al ricorrente entro 150 gg dalla sua emissione.
E' possibile proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione (oppure avverso il decreto di archiviazione) avanti al Giudice di pace del luogo dove il fatto e' avvenuto. Se il Prefetto risponde, ma emette l'ordinanza oltre i termini suddetti, cio' costituisce motivo di opposizione -oltre, naturalmente, agli elementi gia' citati in ricorso.

Sul ricorso al Prefetto e' da segnalare una sentenza di Cassazione (sezioni unite civili n.1786/2010) che fissa due principi:
- il Prefetto a cui e' stato presentato ricorso PUO' decidere di rigettare lo stesso ignorando del tutto le considerazioni del ricorrente ed anche l'eventuale richiesta di audizione dello stesso, senza che tutto cio' costituisca motivo di annullamento del verbale in sede di opposizione al decreto prefettizio davanti al Giudice di pace.
- cio' in quanto tutte le argomentazioni del ricorrente potranno comunque essere ripresentate in sede di opposizione al decreto prefettizio davanti al Giudice di pace.
E' una sentenza che a nostro avviso indebolisce ancor di piu' la forza del ricorso al Prefetto, utile soltanto in caso di conclamato errore o illecito. E' innovativo il fatto di poter ripresentare al Giudice di Pace gli argomenti presentati al Prefetto e da questo ignorati e quindi NON citati nel decreto di rigetto. In ogni caso si tratta comunque di fare un ricorso ex novo al Giudice di pace, che quindi varrebbe la pena di adire subito, per primo.

RICORSO AL GIUDICE DI PACE
Il ricorso migliore e' quello al Giudice di pace, sempre entro 60 gg dalla notifica dell'atto. Dev'essere presentato alla cancelleria dell'ufficio del giudice di pace del luogo dove il fatto e' avvenuto, esibendo l'atto dimostrativo od una dichiarazione, secondo le indicazioni della cancelleria stessa.
La presentazione puo' avvenire anche tramite raccomandata A/R, ma va ricordato pero' che si deve comunque presenziare all'udienza, pena l'annullamento del procedimento.

Se si ricorre ad un giudice di un comune diverso dal proprio e' probabile si debba prendere domicilio (unicamente per quel procedimento, ai fini dell'invio delle varie notifiche e comunicazioni) nel comune di "competenza" del Giudice, presso la cancelleria o presso una persona di fiducia che vi abita. In ambedue i casi ci si dovra' poi periodicamente informare (presso la cancelleria o la persona di fiducia) sull'arrivo di avvisi di convocazione o altro.
Molti uffici giudiziari evitano questa incombenza ed avvisano i ricorrenti ovunque essi siano domiciliati, con raccomandata (ed addirittura utilizzando il fax o l'email se indicate sul ricorso). Cio' anche perche' in merito e' intervenuta la Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la legge che disciplina genericamente i ricorsi (art.22 legge 689/81) dove non prevede l'utilizzo di mezzi alternativi al deposito in cancelleria per la notifica degli atti, facendo presente che per coloro che non hanno domicilio del distretto del Giudice cio' rappresenta una lesione al diritto di difesa.
E' bene quindi Informarsi sempre presso la cancelleria su questo particolare, magari facendo presente la sentenza che dovrebbe essere immediatamente esecutiva, senza attendere che il legislatore modifichi la legge.

Se si vuole sospendere il pagamento in attesa del giudizio, occorre che una richiesta in tal senso sia esplicitata nel ricorso stesso. Occorre ricordarsi che se la sospensione non fosse concessa e non si sia provveduto a pagare entro 60 gg, la multa raddoppiera' (*) e -in caso di esito negativo del ricorso- si dovra' comunque pagare il doppio. Per cui, e' indispensabile essere prudenti e informarsi tempestivamente dell'accettazione o meno della sospensione.
E' difficile, comunque, che il giudice si pronunci sulla sospensione prima dei 60 giorni.
Il giudice di pace fissera' la data dell'udienza, che dovra' svolgersi in contraddittorio tra le parti. In caso di rigetto, sara' possibile pagare oppure tentare ricorso in Tribunale, come ha stabilito il decreto legislativo 40/2006.

Ricordiamo che dal 1/1/2010 il ricorso al giudice di pace avverso le sanzioni amministrative (e quindi anche le multe previste dal codice della strada) non e' piu' gratuito. E' previsto l'obbligo di pagare, per ricorsi di valore fino a 1.033 euro, il contributo unificato di 33 euro e per i ricorsi di valore tra 1.033 e 1.100 euro, il contributo unificato di 33 euro piu' 8 euro per copertura a forfait delle spese processuali (totale 41 euro). Per dettagli sugli importi e sugli scaglioni di valore si veda questa scheda.

CHI PUO' PROCEDERE AL RICORSO
Il codice della strada prescrive che il ricorso puo' essere fatto dal trasgressore/conducente o dagli altri obbligati (tipicamente il proprietario del mezzo). In termini pratici, e' bene precisare che la persona legittimata a fare ricorso e' quella a cui e' instestato il verbale, sia esso proprietario od utilizzatore del mezzo oppure, da un avvocato nominato sempre dagli stessi soggetti, con giusta procura.

Nel paricolare ma diffusissimo caso in cui il verbale non viene notificato subito al trasgressore ma giunge successivamente al proprietario che e' persona diversa, la questione si complica. In questi casi il conducente che intenda far ricorso dovra' farlo insieme al proprietario, cointestandolo e facendosi poi accompagnare dal proprietario per l'udienza dal giudice di pace. Laddove intenda andare da solo deve farsi delegare alla sostituzione processuale per l'udienza fissata, altrimenti il ricorso potrebbe decadere oppure il giudice potrebbe dichiararlo inammissibile.
E' importante, in questi casi, che il ricorso appaia comunque presentato principalmente dal proprietario con propria firma. Cio', stante l'obbligo di comunicare i dati del conducente entro 60 giorni all'agente rilevatore, con firma sua e del conducente stesso.

Per completezza, dobbiamo chiarire che nel caso in cui la dichiarazione con la quale si comunicano i dati del conducente venga firmata solo dal proprietario, al conducente verra' successivamente notificato un secondo verbale a fronte del quale questi potra' fare autonomamente ricorso. E' questo il tipico caso delle multe prese con auto a noleggio o con auto aziendali, per le quali magari il proprietario non paga ne' ricorre ma comunica i dati del conducente.

UN CASO PARTICOLARE: ricorso verso il verbale relativo alla mancata comunicazione di dati o alla mancata presentazione di documenti richiesti
Contro i verbali inerenti le violazioni agli art.126 bis comma 2 e 180 comma 8, ovvero relativi alla mancata comunicazione di dati (tipicamente del conducente, a seguito della rilevazione di un'infrazione senza fermo immediato tramite, per esempio, un autovelox) o alla mancata presentazione di documenti (patente, certificato assicurazione, etc.) quando richiesti dall'organo accertatore a seguito di un controllo, e' possibile ricorrere autonomamente rispetto agli eventuali verbali precedenti.
Il ministero dell'interno aveva stabilito, con circolare n.M/2413/28 del 14/2/07, che contro questi verbali, in deroga alla regola generale, si poteva procedere presentando il ricorso presso il giudice di pace o il prefetto del luogo di residenza indipendentemente dal luogo ove e' avvenuta l'infrazione originaria.
Recentemente pero' lo stesso Ministero ha cambiato idea, e con una successiva circolare, del 2/4/07,ha ha riattivato per questi verbali la vecchia regola "generale" secondo la quale le contestazioni vanno fatte nel luogo ove e' avvenuta l'infrazione. Da tale data, quindi, i verbali suddetti tornano ad essere contestabili presso il prefetto, od il giudice di pace, del luogo ove e' avvenuta l'infrazione, come avveniva prima del 14/2/07. Probabilmente cio' portera' molta confusione nelle prefetture e nelle cancellerie dei giudici di pace. E' bene quindi che almento i ricorrenti siano informati, cosa che ci proponiamo di fare costantemente.



....Il discorso è molto lungo, quindi......to be continued..... :s
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Re: Il Codice della strada

Messaggio da Simone.Benzoni »

bellissima parte del forum questa!
avevo sentito tempo fa che anche per repliche ecc anche solo di loghi si incorreva in sanzioni?!?!?
porto l'esempio.. un mio amico molti anni fa l'hanno fermato con un cagiva mi pare ma con grafiche e scritte vfr qualcosa del genere..
volevo sapere se è lo stesso e cosa si puo dire se mi beccano con la mia replica giannini fra un annetto!! grazie mille :mrgreen:
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Re: Il Codice della strada

Messaggio da Antonio.Carlino »

Simone, la regola vuole che non vengano intaccate le caratteristiche costruttive del veicolo, se lo fai senza sottoporre il veicolo a nuova visita di revisione per omologare tutto, non sei a posto. Ma per adesivi, colori ed altri interventi "leggeri" non esistono sanzioni, se poi ti serve qualcosa di specifico, chiedi pure.

Ps. L'unica cosa da dire.... è rimanere in silenzio.... potresti cavartela con qualche complimento.... ;) In questi casi la fortuna è regina......

se ti serve altro chiedi pure. :s :s
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Re: Il Codice della strada

Messaggio da Simone.Benzoni »

visto che ci siamo.. il comportamento migliore da adottare? visto che se fermano mio papà con la macchina con assettino un po piu larga e un bel rumore di scarico.. bhe è un conto ma se fermano me giovincello e sbarbato alle prime armi... penso mi facciano un po piu di storie.. grazie ancora!
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Re: Il Codice della strada

Messaggio da Antonio.Carlino »

Non c'è un modus comportamentale.... basta avere buon senso ed educazione come nella vita in generale, poi come va va, finchè c'è vita c'è speranza!
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