Restauro 500 F del 67 guida a destra.
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Nuova immatricolazione
Maurizio, io ho il cinquino radiato d'ufficio ed ho le targhe originali, cosa mi consigli di fare? Grazie Carlo
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Ciao Carlo Muraro, scusa x il ritardo ma ero fuori x lavoro, l'unica cosa da fare cioè come ho fatto io è iscriverti ad un club che sia federato asi dopo di che iscrivi la macchina l'asi dopo di che (io ho dato tutto in mano all'aci x comodità e x conoscenze visto che sono molto amico con il direttore) devi pagare 3 anni di arretrati di bolli maggiorati del 50% in tutto ho speso 120 euro poi si passa alla reiscrizzione al pra e dopo si va a fare il collaudo, le targhe rimangono le stesse il librettu pure non che il foglio complementare
CHI FA DA SE FA PER TRE, NON ACCETTO CONSIGLI SO SBAGLIARE DA SOLO
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Guarda ho trovato questo se ti può essere utile Carlo Muraro
Art. 18 comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003)
Prevengono a questo Dipartimento richieste di chiarimenti in ordine alla portata applicativa dell'art. 18, comma 1, della legge 27 dicembre 2003, n. 289, il quale prevede che: " Per i veicoli storici e d'epoca, nonché per i veicoli storici - d'epoca in deroga alla normativa vigente, è consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento...(omissis)... La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti del veicolo".
Al riguardo, poiché la terminologia utilizzata dal legislatore non appare perfettamente in linea con la definizione che l'art. 60 c.d.s. fornisce in tema di veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, appare anzitutto opportuno chiarire quale sia l'ambito oggettivo di applicabilità della norma finanziaria. L'art. 60, comma 2, c.d.s., infatti, riconduce alla categoria dei veicoli d'epoca "motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal PRA perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati...(omissis)...e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione", tant'é che il successivo comma 3, lettera a) ne consente la circolazione esclusivamente in occasione di apposite manifestazioni o raduni, previa autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio della Motorizzazione.
Viceversa, ai sensi dell'art. 60, comma 4, c.d.s., rientrano nella categoria dei veicoli di interesse storico e collezionistico tutti i motoveicoli di cui risulti l'iscrizione nei registri previsti dall'art.5, comma 34, del d.l 30 dicembre 1982, n. 953 (convertito in legge 28 febbraio 1983, n° 53), e solo per tali veicoli la norma codicistica prevede che, qualora non siano iscritti al P.R.A. per poter circolare su strada debbano essere reimmatricolati ed iscritti nei registri del P.R.A.
Appare pertanto evidente come l'ambito di applicazione della previsione contenuta nella norma finanziaria in esame debba essere necessariamente riferito ai soli veicoli di interesse storico o collezionistico.
Inoltre, tenuto conto che la finalità perseguita è quella di consentire la reiscrizione dei veicoli in parola nel pubblico registro automobilistico, previo pagamento delle tasse automobilistiche arretrate maggiorate del 50%, il legislatore lascia chiaramente intendere che si tratta di veicoli radiati d'ufficio per omesso pagamento delle predette tasse.
La medesima norma prevede inoltre che, effettuata la reiscrizione nel pubblico registro automobilistico, possano essere mantenute le targhe e i documenti originali del veicolo.
In sostanza, quindi, la norma esclude la necessità che il veicolo, iscritto nel pubblico registro automobilistico, debba essere sottoposto a reimmatricolazione laddove sussistano le targhe e i documenti di circolazione originali.
Ciò posto, se il veicolo, radiato d'ufficio dal P.R.A. e reiscritto in applicazione della norma finanziaria in esame, risulta presente nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, gli Uffici Provinciali della Motorizzazione si limiteranno ad annotare nell'Archivio stesso, nel campo riservato alle "righe descrittive", e sulla carta di circolazione che si tratta di veicolo di interesse storico o collezionistico, tenuto conto di quanto attestato nella certificazione rilasciata da uno dei registri previsti dall'art. 5, comma 34, del decreto legge del 30 dicembre 1982, n° 953 (convertito in legge 28 febbraio 1983, n° 53).
Viceversa non c'è dubbio che, in assenza dei predetti documenti originali, il veicolo debba essere regolarmente reimmatricolato, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel citato art. 60, comma 4, c.d.s. e secondo le procedure amministrative attualmente in uso.
Si richiama, infine, l'attenzione sull'ipotesi di veicoli di interesse storico o collezioniostico radiati d'ufficio dal P.R.A. e muniti delle targhe e dei documenti originali ma che non risultino presenti nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, ma senza emissione di nuove targhe e di nuove carte di circolazione, nel rispetto della seguente procedura: il proprietario deve produrre la certificazione rilasciata da uno dei registri previsti dall'art. 5, comma 34, del decreto legge del 30 dicembre 1982, n° 953 (convertito in legge 28 febbraio 1983, n° 53) nonché una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'avvenuta reiscrizione nel pubblico registro automobilistico in applicazione dell'art. 18, comma 1, della legge n°. 289/2002, l'Ufficio provinciale della Motorizzazione, attraverso la transazione "SC67" provvede ad aggiornare l'Archivio Nazionale dei Veicoli e, inserendo "N" nel campo "cod. procedure" non emette la relativa carta di circolazione.
Resta in ogni caso ferma la necessità che il veicolo di interesse storico o collezionistico, per poter circolare su strada, debba essere in regola con gli obblighi della revisione periodica.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Ing. Amedeo Fumero
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Informazione presa da "La Manovella" rivista ufficiale dell'Automotoclub Storico Italiano - N° 10 mese di Ottobre 2003
Art. 18 comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003)
Prevengono a questo Dipartimento richieste di chiarimenti in ordine alla portata applicativa dell'art. 18, comma 1, della legge 27 dicembre 2003, n. 289, il quale prevede che: " Per i veicoli storici e d'epoca, nonché per i veicoli storici - d'epoca in deroga alla normativa vigente, è consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento...(omissis)... La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti del veicolo".
Al riguardo, poiché la terminologia utilizzata dal legislatore non appare perfettamente in linea con la definizione che l'art. 60 c.d.s. fornisce in tema di veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, appare anzitutto opportuno chiarire quale sia l'ambito oggettivo di applicabilità della norma finanziaria. L'art. 60, comma 2, c.d.s., infatti, riconduce alla categoria dei veicoli d'epoca "motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal PRA perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati...(omissis)...e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione", tant'é che il successivo comma 3, lettera a) ne consente la circolazione esclusivamente in occasione di apposite manifestazioni o raduni, previa autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio della Motorizzazione.
Viceversa, ai sensi dell'art. 60, comma 4, c.d.s., rientrano nella categoria dei veicoli di interesse storico e collezionistico tutti i motoveicoli di cui risulti l'iscrizione nei registri previsti dall'art.5, comma 34, del d.l 30 dicembre 1982, n. 953 (convertito in legge 28 febbraio 1983, n° 53), e solo per tali veicoli la norma codicistica prevede che, qualora non siano iscritti al P.R.A. per poter circolare su strada debbano essere reimmatricolati ed iscritti nei registri del P.R.A.
Appare pertanto evidente come l'ambito di applicazione della previsione contenuta nella norma finanziaria in esame debba essere necessariamente riferito ai soli veicoli di interesse storico o collezionistico.
Inoltre, tenuto conto che la finalità perseguita è quella di consentire la reiscrizione dei veicoli in parola nel pubblico registro automobilistico, previo pagamento delle tasse automobilistiche arretrate maggiorate del 50%, il legislatore lascia chiaramente intendere che si tratta di veicoli radiati d'ufficio per omesso pagamento delle predette tasse.
La medesima norma prevede inoltre che, effettuata la reiscrizione nel pubblico registro automobilistico, possano essere mantenute le targhe e i documenti originali del veicolo.
In sostanza, quindi, la norma esclude la necessità che il veicolo, iscritto nel pubblico registro automobilistico, debba essere sottoposto a reimmatricolazione laddove sussistano le targhe e i documenti di circolazione originali.
Ciò posto, se il veicolo, radiato d'ufficio dal P.R.A. e reiscritto in applicazione della norma finanziaria in esame, risulta presente nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, gli Uffici Provinciali della Motorizzazione si limiteranno ad annotare nell'Archivio stesso, nel campo riservato alle "righe descrittive", e sulla carta di circolazione che si tratta di veicolo di interesse storico o collezionistico, tenuto conto di quanto attestato nella certificazione rilasciata da uno dei registri previsti dall'art. 5, comma 34, del decreto legge del 30 dicembre 1982, n° 953 (convertito in legge 28 febbraio 1983, n° 53).
Viceversa non c'è dubbio che, in assenza dei predetti documenti originali, il veicolo debba essere regolarmente reimmatricolato, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel citato art. 60, comma 4, c.d.s. e secondo le procedure amministrative attualmente in uso.
Si richiama, infine, l'attenzione sull'ipotesi di veicoli di interesse storico o collezioniostico radiati d'ufficio dal P.R.A. e muniti delle targhe e dei documenti originali ma che non risultino presenti nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, ma senza emissione di nuove targhe e di nuove carte di circolazione, nel rispetto della seguente procedura: il proprietario deve produrre la certificazione rilasciata da uno dei registri previsti dall'art. 5, comma 34, del decreto legge del 30 dicembre 1982, n° 953 (convertito in legge 28 febbraio 1983, n° 53) nonché una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'avvenuta reiscrizione nel pubblico registro automobilistico in applicazione dell'art. 18, comma 1, della legge n°. 289/2002, l'Ufficio provinciale della Motorizzazione, attraverso la transazione "SC67" provvede ad aggiornare l'Archivio Nazionale dei Veicoli e, inserendo "N" nel campo "cod. procedure" non emette la relativa carta di circolazione.
Resta in ogni caso ferma la necessità che il veicolo di interesse storico o collezionistico, per poter circolare su strada, debba essere in regola con gli obblighi della revisione periodica.
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Re: Restauro 500 F del 67 guida a destra.
Vi posto 2 fotine del suo primo raduno
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- Fabio.Matichecchia
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Re: Restauro 500 F del 67 guida a destra.
Stupenda davvero, complimenti!
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Re: Restauro 500 F del 67 guida a destra.
Bellissima, ma l'hai fatta azzurro acquamarina?
Meglio una 500 restaurata che una 500 abbandonata
Andrea
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Re: Restauro 500 F del 67 guida a destra.
Grazie a tutti e due x i complimenti, si è FI 433 acquamarina, dalle foto non rende bene la tonalità.
E la FL MY CAR bianca dietro e sempre la mia, appena avro tempo mi dedicherò alla F del 68, xche all'epoca quando l'avevo restaurata non avevo rispettato la originalità, anzi l'avevo trasformata in L e con tutta la strumentazione aggiuntiva compreso sedili dello WW Scirocco prima serie quelli con apoggia testa incorporati, riportandola alla sua originalità compreso il colore che era FI 416
E la FL MY CAR bianca dietro e sempre la mia, appena avro tempo mi dedicherò alla F del 68, xche all'epoca quando l'avevo restaurata non avevo rispettato la originalità, anzi l'avevo trasformata in L e con tutta la strumentazione aggiuntiva compreso sedili dello WW Scirocco prima serie quelli con apoggia testa incorporati, riportandola alla sua originalità compreso il colore che era FI 416
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Re: Restauro 500 F del 67 guida a destra.
Rettifico, il colore è FI 419 e non 416
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Re: Restauro 500 F del 67 guida a destra.
Dalla Sicilia..... con FURGONE
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Re: Restauro 500 F del 67 guida a destra.
Guardate un pò, solo ora me lo hanno consegnato era un articolo sulla Stampa del 27/07/2008
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Re: Restauro 500 F del 67 guida a destra.
Belin cugio! sei andato a finire sul giornale
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Re: Restauro 500 F del 67 guida a destra.
Maurizio, grazie per i consigli sulla messa in strada della mia 500N .Io però ho le targhe e una visura fatta all'ACI, con tutti i dati del veicolo, compreso l'ultimo proprietario che dovrebbe avere ora circa 100 anni, ma non ho il libretto e il foglio complementare. Sono praticamente proprietario non intestatario. Cosa faccio? Grazie
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Re: Restauro 500 F del 67 guida a destra.
Innanzi tutto ti devi iscrivere ad un club federato asi, xche se non sbaglio non puoi reiscriverla al PRA, prima devi farti rilasciare l'atestato dall'asi poi con quello vai al PRA è inizi le pratiche, io x semplificare le cose e x mia mancanza di tempo materiale ho dato tutto in mano ad un ufficio dall'ACI visto che il direttore è un mio conoscente, con questo non voglio dire che la pratica non mi è costata nulla, anzi 300€ all'infuori dei bolli non pagati degli ultimi 3 anni e maggiorati del 50% come mora + la revisione da un'officina autorizzata, quindi €+€ meno siamo sulle 500€.
Ma torniamo alla tua domanda a riguardo la mancanza del libretto di circolazioine e foglio complementare, a mia richiesta d'informazione sul dafarsi al mio club "ruoteclassicherivieradeifiori" mi avevano chiesto se ero in possesso di tutta la documentazione cioè targhe libretto e complementare, il complementare non lo avevo nemmeno io xho avevo la denuncia di smarrimento, è mi anno accennato che si può riiscrivere un mezzo facendo i libretti nuovi, ovvio la prassi di scartoffie sarà + lunga e + onerosa, quindi ti conviene informarti dal tuo club su che strada intraprendere.
Se vuoi posso informarmi dal mio club e sentire che mi dicono a riguardo.
Ma torniamo alla tua domanda a riguardo la mancanza del libretto di circolazioine e foglio complementare, a mia richiesta d'informazione sul dafarsi al mio club "ruoteclassicherivieradeifiori" mi avevano chiesto se ero in possesso di tutta la documentazione cioè targhe libretto e complementare, il complementare non lo avevo nemmeno io xho avevo la denuncia di smarrimento, è mi anno accennato che si può riiscrivere un mezzo facendo i libretti nuovi, ovvio la prassi di scartoffie sarà + lunga e + onerosa, quindi ti conviene informarti dal tuo club su che strada intraprendere.
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Re: Restauro 500 F del 67 guida a destra.
Grazie Maurizio, attendo ulteriori informazioni.
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Re: Restauro 500 F del 67 guida a destra.
Amici carissimi, ho dovuto smontare il motere della mia GDX, x motivi di accensione della spia dell'olio al minimo a caldo è relativo battito di banco, ma solo da molto calda.
Premetto che il motore in questione non mi ha mai entusiasmato + di tanto xche sin da nuovo aveva questo diffetto, allora ne ho aproffitato nei gg di ferie x riaprirlo e con mia immensa sorpresa non ho trovato nulla di anomalo anzi tutto secondo tolleranze, specifico che ha percorso 800 km.
Studia che ristudia sono arrivato ad una conclusione che era troppo compresso , e cerco di spiegarvi il xche, quando ho rifatto il motore l'ho equipaggiato con pistoni Nova con deflettore in testa, quindi ho aumentato la compressione, in + ho cercato una testata che sia stata spianata il meno possibile, ma non era cosi, è anche vero che la guarnizione originale della Fiat dell'epoca era 0,8 di spessore e queste moderne sono 1,2mm ma non bastava a sopperire la mancanza dello spessore della testa è la sporgenza dei pistoni, quindi era troppo compressa, e il diffetto era che surriscaldava il tutto andando a surriscaldare anche l'olio che diventava molto + liquido xdendo di pressione al minimo da caldo.
Quindi invece di sbattermi come non poco x cercare una guarnizione della testa + spessa o farmela fare in rame dello spessore voluto ho messo una guarnizione sotto alle camicie x tenerle + alte di 5/10mi, con coseguenza di aver alzato la camera di combustione diminuendo la compressione.
Ora il motore lo devo ancora montare sotto la macchina, se riesco domani lo monto e lo provo poi vi saprò dire le nuove.
Che dite può essere il motivo del diffetto.
PS NB ho sempre avuto sin dall'inizio la pompa del 126.
Premetto che il motore in questione non mi ha mai entusiasmato + di tanto xche sin da nuovo aveva questo diffetto, allora ne ho aproffitato nei gg di ferie x riaprirlo e con mia immensa sorpresa non ho trovato nulla di anomalo anzi tutto secondo tolleranze, specifico che ha percorso 800 km.
Studia che ristudia sono arrivato ad una conclusione che era troppo compresso , e cerco di spiegarvi il xche, quando ho rifatto il motore l'ho equipaggiato con pistoni Nova con deflettore in testa, quindi ho aumentato la compressione, in + ho cercato una testata che sia stata spianata il meno possibile, ma non era cosi, è anche vero che la guarnizione originale della Fiat dell'epoca era 0,8 di spessore e queste moderne sono 1,2mm ma non bastava a sopperire la mancanza dello spessore della testa è la sporgenza dei pistoni, quindi era troppo compressa, e il diffetto era che surriscaldava il tutto andando a surriscaldare anche l'olio che diventava molto + liquido xdendo di pressione al minimo da caldo.
Quindi invece di sbattermi come non poco x cercare una guarnizione della testa + spessa o farmela fare in rame dello spessore voluto ho messo una guarnizione sotto alle camicie x tenerle + alte di 5/10mi, con coseguenza di aver alzato la camera di combustione diminuendo la compressione.
Ora il motore lo devo ancora montare sotto la macchina, se riesco domani lo monto e lo provo poi vi saprò dire le nuove.
Che dite può essere il motivo del diffetto.
PS NB ho sempre avuto sin dall'inizio la pompa del 126.
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