Il Codice della strada
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Re: Il Codice della strada
autovettura per il trasporto di persone
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Il sogno e la realtà in questo mondo non possono esistere insieme .
" Quando salgo in moto tutto il resto scompare. La mia mente si annulla ed entro in uno stato di lucida follia" Guy Martin
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- Antonio.Carlino
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Re: Il Codice della strada
Allora Titta,
parliamo dell'art. 80 del CdS, "Revisioni Periodiche"
La revisione va effettuate la prima volta dopo 4 anni dalla prima immatricolazione del veicolo e successivamente ogni 2.
Per i veicoli presi a noleggio i tempi si riducono, la prima volta dopo due anni e successivamente ogni anno.
L'art. 80 comma 14 prevede per chi circoli con revisione scaduta una sanzione di euro 155,00, e l'agente annota sul documento di circolazione la data e l'ora dell'infrazione e lascia il libretto al trasgressore (fino a poco tempo fa veniva ritirato), che non potrà circolare fino a quando non effettuerà la revisione, in qualsiasi centro autorizzato, (prima si doveva effettuare per forza in mctc).
Se l'omessa revisione è ripetuta si applica l'art. 80 c. 14 bis, sanzione di 310,00 euro.
parliamo dell'art. 80 del CdS, "Revisioni Periodiche"
La revisione va effettuate la prima volta dopo 4 anni dalla prima immatricolazione del veicolo e successivamente ogni 2.
Per i veicoli presi a noleggio i tempi si riducono, la prima volta dopo due anni e successivamente ogni anno.
L'art. 80 comma 14 prevede per chi circoli con revisione scaduta una sanzione di euro 155,00, e l'agente annota sul documento di circolazione la data e l'ora dell'infrazione e lascia il libretto al trasgressore (fino a poco tempo fa veniva ritirato), che non potrà circolare fino a quando non effettuerà la revisione, in qualsiasi centro autorizzato, (prima si doveva effettuare per forza in mctc).
Se l'omessa revisione è ripetuta si applica l'art. 80 c. 14 bis, sanzione di 310,00 euro.
- doibaf
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Re: Il Codice della strada
Finalmente una cosa buona: prima se ti ritiravano il libretto fuori regione era una tragedia ora è sicuramente meglio!Antonio81cc ha scritto:Allora Titta,
parliamo dell'art. 80 del CdS, "Revisioni Periodiche"
La revisione va effettuate la prima volta dopo 4 anni dalla prima immatricolazione del veicolo e successivamente ogni 2.
Per i veicoli presi a noleggio i tempi si riducono, la prima volta dopo due anni e successivamente ogni anno.
L'art. 80 comma 14 prevede per chi circoli con revisione scaduta una sanzione di euro 155,00, e l'agente annota sul documento di circolazione la data e l'ora dell'infrazione e lascia il libretto al trasgressore (fino a poco tempo fa veniva ritirato), che non potrà circolare fino a quando non effettuerà la revisione, in qualsiasi centro autorizzato, (prima si doveva effettuare per forza in mctc).
Se l'omessa revisione è ripetuta si applica l'art. 80 c. 14 bis, sanzione di 310,00 euro.
doibaf
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Re: Il Codice della strada
Continuo ad approfittare a piene mani della pazienza e della competenza di Antonio81cc: Questa volta una piccola cosa facile.
Se non hai fatto il rinnovo della patente, sei in regola, verbale a parte, appena hai effettuato la visita di legge.
Solo con quel foglio si può circolare se non si è ancora in possesso della propria patente perchè ritirata fuori regione e ancora in "viaggio"?
doibaf
Se non hai fatto il rinnovo della patente, sei in regola, verbale a parte, appena hai effettuato la visita di legge.
Solo con quel foglio si può circolare se non si è ancora in possesso della propria patente perchè ritirata fuori regione e ancora in "viaggio"?
doibaf
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Re: Il Codice della strada
Attenzione cosa leggo.... prima quando vi ritiravano il libretto, dovevano chiedervi in quale mctc desideravate effettuare la revisione proprio per evitare questo disagio. Ovviamente è un diritto del trasgressore e un obbligo dell'agente accertatore.
Comunque con queste modifiche apportate si va molto incontro all'automobilista, che prima rimaneva per un lungo periodo senza poter utilizzare il veicolo per ovvi tempi burocratici.
Comunque con queste modifiche apportate si va molto incontro all'automobilista, che prima rimaneva per un lungo periodo senza poter utilizzare il veicolo per ovvi tempi burocratici.
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Re: Il Codice della strada
Scusami solo ora ho letto ciò che hai scritto non immaginavo
tutta sta paginata, oltre a me spero sia utile ad altre persone. Cmq in
Certe cose ero al buio totale anche perché a scuola guida non ti dicono + tanto oltre alle vetture o autocarri. Ancora un grazie da me magiormente ma penso anche da altri utenti.
tutta sta paginata, oltre a me spero sia utile ad altre persone. Cmq in
Certe cose ero al buio totale anche perché a scuola guida non ti dicono + tanto oltre alle vetture o autocarri. Ancora un grazie da me magiormente ma penso anche da altri utenti.
Antonio81cc ha scritto:Maurizio scusa per il ritardo, ma fai domande più impegnative del mio amico Doibaf Comunque ogni domanda riporta un argomento molto vasto e ho notato che spesso si sfocia nella famosa legge 626 (sicurezza sul lavoro) ti riporto qualche linea generale, se poi ti interessa ho dei documenti specifici che posso inviarti via e-mail, ovviamente non posso pubblicarli sul forum in quanto sono di dimensioni ragguardevoli. Per il momento.....ho questo:Maurizio ha scritto:Le domande sono + di una,
1) una macchina operatrice sino a che T x asse la si può condurre x strada con patente B.
2) le motoagricole, non possono uscire col carico oltre la sagoma del mezzo stesso?
3) sempre le motoagricole possono essere muniti di gancio traino?
4) Sempre motoagricole devono essere munite di girofaro giallo? "lampeggiante)
5) sempre le motoagricole, ho sentito che tra breve devono essere sottoposte a revisione periodica come le vetture M1, cosa che fino ad oggi non era prevista.
Ho menzionato MOTOAGRICOLA xche le trattrici agricole possono avere il gancio traino.
Spero di non essere stato tropo invadente.
Classificazione delle macchine agricole
Le macchine agricole si distinguono in due principali categorie:
SEMOVENTI:
a) Trattrici agricole con 2 o più assi
b) Macchine agricole operatrici ad 1 asse
c) Macchine agricole operatrici a 2 o più assi
d) Motoagricole a 2 assi
TRAINATE:
a) Macchine agricole operatrici portate
b) Macchine agricole operatrici semiportate
c) Rimorchi agricoli
1. MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI
Le macchine agricole semoventi sono azionate da un motore proprio e comprendono:
a) Trattrici agricole con 2 o più assi, con o senza piano di carico, con ruote o cingoli, destinate a trainare, spingere, trasportare o azionare strumenti, attrezzature portate o semiportate e rimorchi impiegati nell’attività agricola (es. trattore agricolo).
b) Macchine agricole operatrici ad 1 asse, guidate generalmente da un conducente a terra ed equipaggiabili con carrello separabile destinato al trasporto del solo conducente. La massa complessiva deve essere inferiore a 700 kg, compreso il conducente (es. motocoltivatore e motofalciatrice).
c) Macchine agricole operatrici a 2 o più assi, equipaggiate con motore proprio e destinate a particolari lavorazioni agricole.
Possono essere predisposte per l’applicazione di speciali apparecchiature per lavorazioni agricole (es. mietitrebbia).
d) Motoagricole a 2 assi, dotate di motore proprio ed atte al carico ed in possesso del “Certificato di idoneità tecnica di circolazione”.
Le macchine agricole semoventi, se hanno almeno 2 assi possono trainare un rimorchio di qualsiasi peso, mentre quelle aventi 1 asse (motofalciatrice, motocoltivatori, ecc.) non possono trainare rimorchi.
2. MACCHINE AGRICOLE TRAINATE
Le macchine agricole trainate sono prive di motore proprio e si agganciano ad una macchina agricola semovente, eccetto quelle ad 1 asse, come per es. il motocoltivatore.
Possono essere di tipo:
a) portato (es. spargisementi, spandiconcime centrifugo) se la loro massa poggia completamente sulla trattrice trainante;
b) semiportato (es. atomizzatore) se la loro massa grava in parte sulla trattrice trainante ed in parte sulle ruote dell’attrezzatura stessa trainata;
c) rimorchi agricoli trainabili da trattrice, con almeno 1 asse, destinati al trasporto di merci ed aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. I rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t sono considerati parte integrante della trattrice agricola.
Immatricolazione e revisione delle macchine agricole
Sono soggette ad immatricolazione e quindi sono in possesso della carta di circolazione le seguenti macchine agricole:
- le trattrici agricole
- le macchine operatrici a 2 o più assi
- i rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t
Non sono soggette ad immatricolazione e quindi per la loro circolazione è richiesto solo un certificato di idoneità tecnica, le seguenti macchine agricole:
- le macchine operatrici semoventi con 1 asse
- i rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 t
- le macchine operatrici trainate
La carta di circolazione ed il certificato di idoneità tecnica sono rilasciati entrambi dalla Motorizzazione Civile, competente per il territorio (M.C.T.C.), e riportano tutte le caratteristiche tecniche della macchina agricola. Solo sulla carta di circolazione sono inoltre riportati gli estremi identificativi della targa di riconoscimento del veicolo e le generalità del proprietario.
Targhe delle macchine agricole
Le macchine agricole semoventi, per circolare su strada, devono essere munite posteriormente di una targa di riconoscimento, contenente:
- 2 caratteri alfabetici
- il marchio ufficiale della Repubblica italiana
- 3 caratteri numerici
- 1 carattere alfabetico
I rimorchi agricoli, escluso quelli aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 t, devono essere muniti lateralmente di una targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio:
- la scritta “RIM. AGR.”
- 2 caratteri alfabetici
- il marchio ufficiale della Repubblica italiana
- 3 caratteri numerici
- 1 carattere alfabetico
La targa ripetitrice per i rimorchi agricoli trainati (che deve essere posta posteriormente al rimorchio), riporta nell’ordine i caratteri della trattrice, ma al posto del marchio ufficiale della Repubblica italiana la lettera “R”.
La targa di prova per le macchine agricole riporta nell’ordine:
- 2 caratteri alfabetici
- il marchio ufficiale della Repubblica italiana
- la lettera “P”
- 3 caratteri numerici
- la scritta “MA” con le lettere disposte verticalmente
La targa non può essere modificata, deve essere sempre ben pulita e, quando previsto, illuminata dalla prescritta luce bianca in modo da renderla leggibile ad almeno 20 m.[1]
La revisione
Il Ministero dei Trasporti con il MIPA possono disporre, con periodicità non inferiore a 5 anni, la revisione generale o parziale delle macchine agricole a partire dalla data di prima immatricolazione. Un apposito regolamento stabilisce le procedure, i tempi e le modalità di svolgimento della revisione.
Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. possono in qualsiasi momento ordinare la revisione parziale o totale di singole macchine agricole, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza della circolazione.
Chi circola su strada con una macchina agricola non sottoposta a revisione è soggetto, oltre al pagamento di una multa, anche al ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica.
Assicurazione delle macchine agricole
La legge 24.12.69 n. 990 e le successive modificazioni, rendono obbligatoria per tutti i veicoli a motore (escluso macchine agricole e ciclomotori) l’assicurazione R.C.A.[2] (Responsabilità Civile Autoveicoli).
Solo dal 1 ottobre 1993 tale obbligatorietà viene estesa anche ai ciclomotori ed alle macchine agricole semoventi isolate e trainanti rimorchi agricoli.
In particolare la polizza deve garantire:
1. l’indennizzo dei danni, a seguito di sinistro stradale, arrecati a persone, animali e cose dalla circolazione della macchina agricola semovente isolata ed anche trainante un rimorchio;
2. l’indennizzo dei danni provocati dal rimorchio in sosta cioè staccato dalla motrice (rischio statico), durante eventuali manovre a mano, guasto meccanico, vizi di costruzione o difetti di manutenzione;
3. l’indennizzo dei danni arrecati alle persone trasportate, solo nel caso che detto trasporto sia previsto dalla carta di circolazione.
Bisognerà quindi provvedere a stipulare i seguenti contratti associativi:
Macchine agricole semoventi a 2 assi:
- è obbligatorio assicurare la macchina agricola semovente.
Macchine agricole trainanti rimorchi di massa complessiva inferiore a 1,5 t:
- Poiché questi rimorchi sono considerati parte integrante della trattrice, è sufficiente assicurare solo la macchina agricola semovente.
Macchine agricole trainanti rimorchi di massa complessiva superiore a 1,5 t:
-è obbligatoria la copertura assicurativa R.C.A. per la macchina agricola trainante ed inoltre la stipula di un’altra polizza
CHI FA DA SE FA PER TRE, NON ACCETTO CONSIGLI SO SBAGLIARE DA SOLO
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Re: Il Codice della strada
doibaf perdonami ma avevo letto solo la parte iniziale del messaggio. la tua domanda è in pratica se a seguito di ritiro della patente perché scaduta, si può guidare con il solo certificato medico, in attesa che la patente faccia ritorno?doibaf ha scritto:Continuo ad approfittare a piene mani della pazienza e della competenza di Antonio81cc: Questa volta una piccola cosa facile.
Se non hai fatto il rinnovo della patente, sei in regola, verbale a parte, appena hai effettuato la visita di legge.
Solo con quel foglio si può circolare se non si è ancora in possesso della propria patente perchè ritirata fuori regione e ancora in "viaggio"?
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Re: Il Codice della strada
Esattamente. Vi risparmo una storia tutta italiana successa ad un mio amico!Antonio81cc ha scritto:doibaf perdonami ma avevo letto solo la parte iniziale del messaggio. la tua domanda è in pratica se a seguito di ritiro della patente perché scaduta, si può guidare con il solo certificato medico, in attesa che la patente faccia ritorno?doibaf ha scritto:Continuo ad approfittare a piene mani della pazienza e della competenza di Antonio81cc: Questa volta una piccola cosa facile.
Se non hai fatto il rinnovo della patente, sei in regola, verbale a parte, appena hai effettuato la visita di legge.
Solo con quel foglio si può circolare se non si è ancora in possesso della propria patente perchè ritirata fuori regione e ancora in "viaggio"?
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Grazie, doibaf
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Re: Il Codice della strada
La risposta è no. Il certificato medico è solamente un atto sanitario, attestante che si sono mantenuti i requisiti previsti per la patente di guida. Quindi non consente di guidare in assenza della patente. Tra l'altro le ultime novità apportate al Codice della Strada, prevedono all'atto di scadenza della patente, l'invio da parte della MCTC competente di una nuova patente, riportante le nuove date di conseguimento\scadenza. Praticamente non si applicheranno più le classiche "strisce" di rinnovo, ma si avrà una patente nuova. La vecchia andrà distrutta a cura del diretto interessato.
Doibaf, ancora scuse per non aver letto il tuo messaggio.
Doibaf, ancora scuse per non aver letto il tuo messaggio.
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Re: Il Codice della strada
ciao antonio81 complimenti per l'idea, ti posso chiedere io una cosa? se circolo con il mio 500 rigorosamente modificato, ma con una targa prova intestata alla mia ditta(autofficina) in caso di fermo posso stare tranquillo?
inverno di modifiche interne...
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Re: Il Codice della strada
Sicuramente non puoi stare tranquillo per le modifiche apportate, a meno che non regolarmente omologate, poi per rispondere alla tua domanda devo sapere se la ditta è tua o ci lavori solamente e di che ditta parliamo.
In linea generale sappi che la targa prova si puòi usare solo negli orari in cui l'azienda intestatrice è aperta.
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Re: Il Codice della strada
Ragazzi... guidare senza patente una macchina....ok ok, lo abbiamo fatto tutti è vero.... ma in luoghi privati o stradine di campagna o isolate, qui ad essere sincero mi capita spesso di fermare qualcuno che non ha mai conseguito la patente, ma che addirittura provi a scappare, col rischio di mettermi sotto, innescando un inseguimento degno di Lupin, con tanto di incidenti sfiorati e persone salve per miracolo..... è successo oggi pomeriggio.... i genitori: "è una ragazzata, non ha ucciso nessuno"......
Una ragazzata del genere e io avrei dovuto farmi rifare il sedere in plastica per quanti calci mi avrebbe dato mio padre....
Al di la delle conseguenze amministrative e penali, provate ad immaginare per un istante quanto può costare una stupidata del genere.
Una ragazzata del genere e io avrei dovuto farmi rifare il sedere in plastica per quanti calci mi avrebbe dato mio padre....
Al di la delle conseguenze amministrative e penali, provate ad immaginare per un istante quanto può costare una stupidata del genere.
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Re: Il Codice della strada
io avrei preso a calci i genitori....ma di certo se il figlio è così ci sono i motivi...Antonio81cc ha scritto:Ragazzi... guidare senza patente una macchina....ok ok, lo abbiamo fatto tutti è vero.... ma in luoghi privati o stradine di campagna o isolate, qui ad essere sincero mi capita spesso di fermare qualcuno che non ha mai conseguito la patente, ma che addirittura provi a scappare, col rischio di mettermi sotto, innescando un inseguimento degno di Lupin, con tanto di incidenti sfiorati e persone salve per miracolo..... è successo oggi pomeriggio.... i genitori: "è una ragazzata, non ha ucciso nessuno"......
Una ragazzata del genere e io avrei dovuto farmi rifare il sedere in plastica per quanti calci mi avrebbe dato mio padre....
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Re: Il Codice della strada
Ecco perchè succedono queste cose, la famiglia ancora conta!i genitori: "è una ragazzata, non ha ucciso nessuno"......
doibaf
- Giampaolo.Malacri
- Fondatore ad honorem
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Re: Il Codice della strada
dove finiremmo, spero che se un giorno dovessi dire una frase del genere per difendere mio figlio lui stesso mi prenda a calci
genitori troppo moderni
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non saprò una mazza ma quel poco che so mi piace condividerlo.....