cinture di sicurezza non obbligatorie per auto ante 15/6/76
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Re: gomme 145-70/12 69 t
Allora fai finta di non capire (spero!) visto che continui a rispondere con argomenti diversi da quelli che scrivo. Non intendo andare avanti sulla questione quindi non ho altro da aggiungere. Io rimango con le mie convinzioni e tu con le tue.
Se c’è rimedio perché ti arrabbi? Se non c’è rimedio perché ti arrabbi?
- Teo95
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Re: gomme 145-70/12 69 t
febo non faccio finta di non capire,non c'è bisogno di arrabbiarsi,voglio solo chiarire la cosa tranquillamente
ho anche chiesto a antonio81(ci lavora) e mi ha confermato esattamente quello che ti ho detto io,se non ci credi scrivo qui quello che mi ha scritto
ho anche chiesto a antonio81(ci lavora) e mi ha confermato esattamente quello che ti ho detto io,se non ci credi scrivo qui quello che mi ha scritto
- Nino64
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Re: gomme 145-70/12 69 t
salve a tutti vi dico la mia qui in germania le macchine inmatricolate fino i 12 luglio del 1969 non sono oblicatorio montare le cinture
- Angelo255
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Re: gomme 145-70/12 69 t
http://www.asifed.it/normative/leggi/ci ... 532000mot/
(1) Obbligo introdotto con legge n. 111/88 per veicoli predisposti fin dall’origine con punti di ancoraggio specifici; sono esentati dall’obbligo di installazione anche i veicoli di interesse storico o collezionistico ed i veicoli d’epoca iscritti negli appositi registri
però è tutto vago... ogniuno puo' applicarla come vuole questa legge!
(1) Obbligo introdotto con legge n. 111/88 per veicoli predisposti fin dall’origine con punti di ancoraggio specifici; sono esentati dall’obbligo di installazione anche i veicoli di interesse storico o collezionistico ed i veicoli d’epoca iscritti negli appositi registri
però è tutto vago... ogniuno puo' applicarla come vuole questa legge!
- Adriano.Casoni
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Re: gomme 145-70/12 69 t
-------mi sembra che sul regolamento del forum sia scritto che non è gradito l'uso di termini volgari ; ma a parte il regolamento, teo devi scusarmi ma posso essere tuo nonno e mi permetto in tutta amicizia di dirtelo, non c'è bisogno di usare certe parole, perché sul forum viaggiamo in tanti e in molti (ed io per primo) non gradiscono certi termini. La lingua italiana penso sia una delle più belle e complete al mondo e con una miriade di vocaboli utili ad esprimere ogni pensiero ed opinione senza utilizzare quelle più volgari. Comunque tornando all'argomento che interessa l'amico Febo : se si va sugli aggiornamenti del ministero dei trasporti cercando le ultime disposizioni circa l'obbligo di installazione cinture di sicurezza sui veicoli storici, se non ricordo male, dovendo aderire alle ultime disposizioni europee, si trova scritto chiaramente che prima il ministero prevedeva genericamente che l'obbligo della installazione delle cinture ruiguardava i veicoli d'epoca immatricolati dopo il 1976 purchè dotati di punti di fissaggio dall'origine. Poi considerata la inaffidabilità di detti punti su veicoli d'epoca, la normativa venne sostituita con la più recente dove dice che, pur avendo i punti di fissaggio, se le cinture non erano installate non vi era l'obbligo di farlo. Quindi se si va presso l'ACI o si scarica la disposizione e la si fa vedere , non possono pretendere la installazione ne l'uso delle cinture sui un veicolo immatricolato prima del giugno 1976.Teo95 ha scritto:senza offesa,ti vogliono prendere per il culoFebo ha scritto:Adriano; approfitto per dire che da me vogliono le cinture indipendentemente dall'anno di immatricolazione dell'auto basta che ci siano gli attacchi. Nella mia 500 del 1967 gli attacchi ci sono e quindi mi hanno detto che sono obbligato ad installarle ... nonchè ad indossarle- Se hai altri elementi per controbattere fammi sapere perchè nella mia 500 ho un gran voglia di toglierle grazie ciao
vai li con il codice stradale e fagli vedere la legge,voglio vedere dopo cosa ti dicono
----Se conosci come funziona e lo usi di conseguenza,gran parte della manutenzione è fatta...
- Teo95
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Re: cinture di sicurezza non obbligatorie per auto ante 15/6
scusatemi,non era mia intenzione offendere,cercherò di non usare più certe parole
capitemi,in questo forum e su fb uso un linguaggio completamente diverso,quindi certe volte mi succede
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- Antonio.Carlino
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Re: cinture di sicurezza non obbligatorie per auto ante 15/6
Teo95:
1) Ho dovuto modificare il tuo messaggio dove dicevi esplicitamente il mio lavoro (sono una persona molto riservata) chi lo sa è perchè mi conosce (anche se solo attraverso una tastiera) da anni.
2) i termini di cui parla l'utente Adriano.Casoni, non sono tollerati sul 500forum.it avresti ricevuto comunque un richiamo dallo staff, in quanto cerchiamo di mantenere questo sito il più ordinato possibile.
3) i messaggi privati si chiamano così appunto perchè rimangono riservati, la loro pubblicazione è consentita solo se entrambi gli utenti che li hanno utilizzati sono in accordo reciproco. (dalla mia parte è NO.)
Pertanto:
Teo95, lo staff del 500forum ti invita formalmente e con la massima cordialità ad avere un comportamento più consono al regolamento.
1° Avviso
Cortesemente senza repliche e off topic.
1) Ho dovuto modificare il tuo messaggio dove dicevi esplicitamente il mio lavoro (sono una persona molto riservata) chi lo sa è perchè mi conosce (anche se solo attraverso una tastiera) da anni.
2) i termini di cui parla l'utente Adriano.Casoni, non sono tollerati sul 500forum.it avresti ricevuto comunque un richiamo dallo staff, in quanto cerchiamo di mantenere questo sito il più ordinato possibile.
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Re: cinture di sicurezza non obbligatorie per auto ante 15/6
ok,scusatemiAntonio81 ha scritto:Teo95:
1) Ho dovuto modificare il tuo messaggio dove dicevi esplicitamente il mio lavoro (sono una persona molto riservata) chi lo sa è perchè mi conosce (anche se solo attraverso una tastiera) da anni.
2) i termini di cui parla l'utente Adriano.Casoni, non sono tollerati sul 500forum.it avresti ricevuto comunque un richiamo dallo staff, in quanto cerchiamo di mantenere questo sito il più ordinato possibile.
3) i messaggi privati si chiamano così appunto perchè rimangono riservati, la loro pubblicazione è consentita solo se entrambi gli utenti che li hanno utilizzati sono in accordo reciproco. (dalla mia parte è NO.)
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Re: cinture di sicurezza non obbligatorie per auto ante 15/6
Il 22 Giugno 2000 il Ministero dei Trasporti ha emanato la seguente circolare per chiarire definitivamente la disciplina sull'installazione e l'utilizzo delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli, avente come oggetto i "dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1".
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
Unità di gestione motorizzazione e sicurezza dei trasporto terrestre
Segreteria Tecnica
CIRCOLARE N. B5312000/MOT
Prot. n. 0604NT27/CG(C) OGGETTO: Dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1.
Alcuni Uffici periferici del Dipartimento ed Operatori ex articolo 80 Codice della 'strada (1) ripropongono la questione concernente l'obbligatorietà dell'applicazione di dispositivi di ritenuta e di protezione, per gli autoveicoli della categoria M1, con riferimento alle verifiche da effettuare in sede di revisione.
Come è noto. tali veicoli, al sensi dell'articolo 72, comma 2 del Codice della Strada (2), debbono essere equipaggiati con Dispositivi di ritenuta se 'predisposti sin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto dei Ministro dei trasporti".
Tali caratteristiche non hanno potuto essere indicate In un decreto da emanarsi secondo le disposizioni transitorie di cui all'articolo 232 dei Codice della Strada (3), in quanto, com'è noto, la materia di specie è In regime di armonizzazione obbligatoria; esse sono invece contenute nei decreti d recepimento nell'ordinamento nazionale delle specifiche direttive comunitarie.
Alla luce di quanto sopra, non sembrano sussistere motivi ostativi alla piena applicazione dei disposto dell'articolo 72. comma 2, del Codice della Strada (2) espressi nella circolare D.C. N n. D.G. n. 271/93 del 30 novembre 1993 (4), dal momento che le caratteristiche cui d medesimo articolo fa riferimento sono quelle contenute: o nelle Direttive relative agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE (5) alla 96/38/CEE) (6) ed al dispositivi di ritenuta (dalla 77/541/CEE (7) alla 96136/CEE) (e); o nel Regolamento ECE/ONU n. 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture" entrato in vigore In Italia 8 15 giugno 1976 (Circolare D.G. n. 7687 dei 9 dicembre 1977) (9). Si conferma, pertanto, che l'obbligo bell'Installazione delle cinture d sicurezza ricorre, ala per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti 1 veicoli della categoria M1 che. Immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco. Si Intendono abrogate le Circolari ministeriali D.G. n. 15288 del 30 settembre 1988 (10) e n. D.G. n. 271193 dei 30 novembre 1993 (4), nonché le disposizioni in difformità a qualsiasi titolo emanate.
IL DIRETTORE DELL'UNITA' DI GESTIONE
dr. Ing. Ciro Esposito
RIASSUNTO: Si conferma che l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate o nelle Direttiva relative agli ancoraggi (dalla 761115/CEE alla 96/38/CEE) ed ai dispositivi di ritenuta (dalla 771541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECEIONU n. 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture" entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976 (Circolare D.G. n. 76177 dei 9 dicembre 1977).
Si conferma, pertanto, che l'obbligo dell'installazione delle cinture ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco.
I punti di attacco di molte auto da collezione fra l'altro NON RISPETTANO LE NORMATIVE RICHIESTE.
La circolare 88/90 - Prot. 1254/4310 conferma quanto contenuto nell' art.21 comma 4 della legge n. 111/88, ossia una generale esenzione dall' obbligo dell' adozione delle cinture di sicurezza per le automobili di interesse storico o collezionistico iscritte negli appositi registri. La circolare n. B5312000/MOT precisa che l' obbligo dell' installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti a anteriori che per quelli posteriori , per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976 , siano predisposti sin dall' origine con specifici punti d' attacco.
Ricapitoliamo la situazione
CINTURE DI SICUREZZA ANTERIORI
Veicolo immatricolato fino al 14 giugno 1976:
Installazione: Non obbligatoria
Utilizzo: Obbligatorio solo se installate
Veicolo immatricolato tra il 15 giugno 1976 e il 25 aprile 1990:
Installazione: Obbligatoria solo sulle vetture dotate di attacchi.
Utilizzo: Obbligatorio solo se installate.
Veicolo immatricolato dopo il 26 aprile 1990:
Installazione: Di serie.
Utilizzo: Obbligatorio.
CINTURE DI SICUREZZA POSTERIORI
Veicolo immatricolato fino al 14 giugno 1976:
Installazione: Non obbligatoria.
Utilizzo: Obbligatorio solo se installate.
Veicolo immatricolato tra il 15 giugno 1976 e il 25 aprile 1990:
Installazione: Obbligatoria solo su vetture dotate di attacchi.
Utilizzo: Obbligatorio solo se installate.
Veicolo immatricolato dopo il 26 aprile 1990:
Installazione: di serie.
Utilizzo: obbligatorio.
Fonti:
1) http://www.registrostoricolandrover.eu/ ... &Itemid=81
2) professione.
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
Unità di gestione motorizzazione e sicurezza dei trasporto terrestre
Segreteria Tecnica
CIRCOLARE N. B5312000/MOT
Prot. n. 0604NT27/CG(C) OGGETTO: Dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1.
Alcuni Uffici periferici del Dipartimento ed Operatori ex articolo 80 Codice della 'strada (1) ripropongono la questione concernente l'obbligatorietà dell'applicazione di dispositivi di ritenuta e di protezione, per gli autoveicoli della categoria M1, con riferimento alle verifiche da effettuare in sede di revisione.
Come è noto. tali veicoli, al sensi dell'articolo 72, comma 2 del Codice della Strada (2), debbono essere equipaggiati con Dispositivi di ritenuta se 'predisposti sin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto dei Ministro dei trasporti".
Tali caratteristiche non hanno potuto essere indicate In un decreto da emanarsi secondo le disposizioni transitorie di cui all'articolo 232 dei Codice della Strada (3), in quanto, com'è noto, la materia di specie è In regime di armonizzazione obbligatoria; esse sono invece contenute nei decreti d recepimento nell'ordinamento nazionale delle specifiche direttive comunitarie.
Alla luce di quanto sopra, non sembrano sussistere motivi ostativi alla piena applicazione dei disposto dell'articolo 72. comma 2, del Codice della Strada (2) espressi nella circolare D.C. N n. D.G. n. 271/93 del 30 novembre 1993 (4), dal momento che le caratteristiche cui d medesimo articolo fa riferimento sono quelle contenute: o nelle Direttive relative agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE (5) alla 96/38/CEE) (6) ed al dispositivi di ritenuta (dalla 77/541/CEE (7) alla 96136/CEE) (e); o nel Regolamento ECE/ONU n. 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture" entrato in vigore In Italia 8 15 giugno 1976 (Circolare D.G. n. 7687 dei 9 dicembre 1977) (9). Si conferma, pertanto, che l'obbligo bell'Installazione delle cinture d sicurezza ricorre, ala per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti 1 veicoli della categoria M1 che. Immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco. Si Intendono abrogate le Circolari ministeriali D.G. n. 15288 del 30 settembre 1988 (10) e n. D.G. n. 271193 dei 30 novembre 1993 (4), nonché le disposizioni in difformità a qualsiasi titolo emanate.
IL DIRETTORE DELL'UNITA' DI GESTIONE
dr. Ing. Ciro Esposito
RIASSUNTO: Si conferma che l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate o nelle Direttiva relative agli ancoraggi (dalla 761115/CEE alla 96/38/CEE) ed ai dispositivi di ritenuta (dalla 771541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECEIONU n. 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture" entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976 (Circolare D.G. n. 76177 dei 9 dicembre 1977).
Si conferma, pertanto, che l'obbligo dell'installazione delle cinture ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco.
I punti di attacco di molte auto da collezione fra l'altro NON RISPETTANO LE NORMATIVE RICHIESTE.
La circolare 88/90 - Prot. 1254/4310 conferma quanto contenuto nell' art.21 comma 4 della legge n. 111/88, ossia una generale esenzione dall' obbligo dell' adozione delle cinture di sicurezza per le automobili di interesse storico o collezionistico iscritte negli appositi registri. La circolare n. B5312000/MOT precisa che l' obbligo dell' installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti a anteriori che per quelli posteriori , per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976 , siano predisposti sin dall' origine con specifici punti d' attacco.
Ricapitoliamo la situazione
CINTURE DI SICUREZZA ANTERIORI
Veicolo immatricolato fino al 14 giugno 1976:
Installazione: Non obbligatoria
Utilizzo: Obbligatorio solo se installate
Veicolo immatricolato tra il 15 giugno 1976 e il 25 aprile 1990:
Installazione: Obbligatoria solo sulle vetture dotate di attacchi.
Utilizzo: Obbligatorio solo se installate.
Veicolo immatricolato dopo il 26 aprile 1990:
Installazione: Di serie.
Utilizzo: Obbligatorio.
CINTURE DI SICUREZZA POSTERIORI
Veicolo immatricolato fino al 14 giugno 1976:
Installazione: Non obbligatoria.
Utilizzo: Obbligatorio solo se installate.
Veicolo immatricolato tra il 15 giugno 1976 e il 25 aprile 1990:
Installazione: Obbligatoria solo su vetture dotate di attacchi.
Utilizzo: Obbligatorio solo se installate.
Veicolo immatricolato dopo il 26 aprile 1990:
Installazione: di serie.
Utilizzo: obbligatorio.
Fonti:
1) http://www.registrostoricolandrover.eu/ ... &Itemid=81
2) professione.
- Alessandro82
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Re: cinture di sicurezza non obbligatorie per auto ante 15/6
E qua non ci piove questa è la legge.
Come mai allora a più di qualcuno capita che sia in centri revisione sia in caso di normali controlli anche se esibisce tutta la documentazione e fornisce spiegazioni più che esaustive trova dal''altra parte un muro, che ti risponde o mette le cinture o non passiamo la revisione, oppure la multa la faccio lo stesso poi veda lei se fare ricorso ?
Come bisogna comporarsi in questi casi ? Beccarsi la multa e fare avanti indietro per uffici e giudici per colpa di qualcuno che non sa la legge
In teoria la legge dovrebbe essere uguale per tutti
Come mai allora a più di qualcuno capita che sia in centri revisione sia in caso di normali controlli anche se esibisce tutta la documentazione e fornisce spiegazioni più che esaustive trova dal''altra parte un muro, che ti risponde o mette le cinture o non passiamo la revisione, oppure la multa la faccio lo stesso poi veda lei se fare ricorso ?
Come bisogna comporarsi in questi casi ? Beccarsi la multa e fare avanti indietro per uffici e giudici per colpa di qualcuno che non sa la legge
In teoria la legge dovrebbe essere uguale per tutti
- Teo95
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Re: cinture di sicurezza non obbligatorie per auto ante 15/6
cerco di contenermi qua in itali ognuno interpreta la legge a modo suo,penso che l'unica cosa da fare sia portarsi sempre dietrouna copia del codice stradale da esporre nel caso in cui rompino le OO,se insistono penso che si può chiamare l'avvocato e farglielo dire da lui
se ti fanno la multa non conviene fare ricorso (penso,confermatemelo) perchè farlo costa poco meno che la multa
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Re: cinture di sicurezza non obbligatorie per auto ante 15/6
E allora che fai la paghiTeo95 ha scritto: se ti fanno la multa non conviene fare ricorso (penso,confermatemelo) perchè farlo costa poco meno che la multa
CHI FA DA SE FA PER TRE, NON ACCETTO CONSIGLI SO SBAGLIARE DA SOLO
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Re: cinture di sicurezza non obbligatorie per auto ante 15/6
non so,dimmelo teMaurizio ha scritto:E allora che fai la paghiTeo95 ha scritto: se ti fanno la multa non conviene fare ricorso (penso,confermatemelo) perchè farlo costa poco meno che la multa
fare ricorso costa (mi sembra) sui 50 se lo fai da solo,più di 100 se con l'avvocato.quantè la multa sulle cinture?
- Antonio.Carlino
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Re: cinture di sicurezza non obbligatorie per auto ante 15/6
Non si paga. Si presenta ricorso al Prefetto tramite l'ente che ha erogato la sanzione, allegando le tanto citata normativa.
Il ricorso al Prefetto è gratuito quindi, Caso contrario del Giudice di Pace dove va versata una somma pari a circa 44 euro.
Il Prefetto in caso di rigetto potrebbe raddoppiare la sanzione. Il Giudice di pace no.
Nel caso in cui il Prefetto boccia il ricorso, si può ulteriormente ricorrere al GdP.
Nel famoso post de "il codice della strada" se ne è parlato delle modalità per presentare ricorsi.
Il ricorso al Prefetto è gratuito quindi, Caso contrario del Giudice di Pace dove va versata una somma pari a circa 44 euro.
Il Prefetto in caso di rigetto potrebbe raddoppiare la sanzione. Il Giudice di pace no.
Nel caso in cui il Prefetto boccia il ricorso, si può ulteriormente ricorrere al GdP.
Nel famoso post de "il codice della strada" se ne è parlato delle modalità per presentare ricorsi.
- Teo95
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Re: cinture di sicurezza non obbligatorie per auto ante 15/6
ok allora sapevo male ioAntonio81 ha scritto:Non si paga. Si presenta ricorso al Prefetto tramite l'ente che ha erogato la sanzione, allegando le tanto citata normativa.
Il ricorso al Prefetto è gratuito quindi, Caso contrario del Giudice di Pace dove va versata una somma pari a circa 44 euro.
Il Prefetto in caso di rigetto potrebbe raddoppiare la sanzione. Il Giudice di pace no.
Nel caso in cui il Prefetto boccia il ricorso, si può ulteriormente ricorrere al GdP.
Nel famoso post de "il codice della strada" se ne è parlato delle modalità per presentare ricorsi.
a quanto ammonta la multa per le cinture?
scusa per prima